Bonus Sud: credito d’imposta per assunzioni a tempo indeterminato

di Teresa Barone

Pubblicato 11 Maggio 2012
Aggiornato 20 Gennaio 2023 17:40

Sgravi fiscali: credito d'imposta alle imprese del Mezzogiorno per assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori svantaggiati, firmato il decreto attuativo per il bonus Sud.

Firmato il decreto attuativo che concede alle aziende un bonus (credito d’imposta) per assunzioni con contratto a tempo indeterminato nel Sud d’Italia: si tratta di uno sgravio fiscale del 50% sui costi salariali sui contratti stipulati con personale “svantaggiato” o “molto svantaggiato” nel periodo compreso tra il 14 maggio 2011 e il 13 maggio 2013.

Il decreto è stato approvato dalla Conferenza unificata Stato Regioni nella sefduta del 10 maggio 2012.

I nuovi incentivi all’occupazione in favore delle imprese del Mezzogiorno arrivano dal Fondo Sociale Europeo, «attraverso la riprogrammazione dei fondi strutturali comunitari disposta con il Piano d’Azione Coesione dello scorso 15 dicembre 2011 del Ministro per la Coesione Territoriale» si legge nel comunicato di Palazzo Chigi.

Le otto regioni interessate dallo stanziamento dei fondi, che ammontano a 142 milioni di euro, sono Abruzzo (4 milioni di euro), Molise (1 milione di euro), Basilicata (2 milioni di euro), Campania (20 milioni di euro), Calabria (20 milioni di euro), Puglia (10 milioni di euro), Sicilia (65 milioni di euro) e Sardegna (20 milioni di euro).

Lo stanziamento dei fondi è previsto dal Decreto Sviluppo di maggio 2011, e ora è arrivato il via libera della Conferenza Stato-Regioni, che ha approvato il decreto attuativo redatto dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro per la Coesione Territoriale, che fissa i criteri di erogazione del “Bonus Sud”.

Per le imprese del Mezzogiorno sarà possibile usufruire del credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione attraverso il modello F24, destinato a tutti i datori di lavoro che hanno assunto, o assumeranno stabilmente nuova forza lavoro, tra il 14 maggio 2011 e il 13 maggio 2013.

Lavoratori svantaggiati

Da precisare che le risorse sono destinate alle sole imprese che assumano a tempo indeterminato lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati: nel primo caso il credito d’imposta è concesso fino al 50% dei costi salariali sostenuti nei 12 mesi successivi all’assunzione, mente nel secondo caso il contributo è stanziato fino al 50% dei costi salariali sostenuti nei 24 mesi successivi alla stabilizzazione.

La Presidenza del Consiglio ricorda che, secondo la definizione della Commissione europea, si classifica come un lavoratore “svantaggiato”:

  • chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale;
  • i lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
  • chi vive solo con una o più persone a carico;
  • i lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna (che risultano da apposite rilevazioni ISTAT);
  • chi è membro di una minoranza nazionale.

Mentre viene definito lavoratore “molto svantaggiato” chi è privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

Nel caso di assunzioni a tempo parziale e indeterminato, il credito d’imposta viene stabilito in modo proporzionale alle ore di lavoro effettuate. Per richiedere gli incentivi le imprese inoltrare la domanda alla Regione di competenza, che dovrà stabilire con decreto dirigenziale, adottato entro 30 giorni dall’entrata in vigore del citato provvedimento attuativo  della legge, le modalità e le procedure per la concessione del bonus.

Cause di revoca bonus

Ricordiamo che l’incentivo è volto ad incrementare la base occupazionale nelle Regioni coinvolte, pertanto il bonus fiscale verrà revocato in caso di indebito utilizzo, ovvero qualora

  • il numero totale dei dipendenti a tempo indeterminato risulti inferiore o pari a quello nei 12 mesi precedenti l’assunzione;
  • i nuovi posti di lavoro non siano conservati per almeno due anni in caso di PMI o tre anni dalle altre imprese;
  • vengano accertate violazioni non formali alla normativa fiscale, a quella contributiva o a quella sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori.

«In caso di indebita fruizione, anche parziale, o nel mancato rispetto delle condizioni previste o dell’utilizzo in misura superiore all’importo concesso, l’ammontare, maggiorato di interessi e sanzioni, deve essere recuperato dalla Regione» precisa il comunicato.

L’agevolazione, infine, non può essere cumulata con altri aiuti di Stato né con altre misure di sostegno comunitario.