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Fondo Imprese in difficoltà, domande dal 13 dicembre

di Alessandra Gualtieri

3 Dicembre 2021 10:00

Nuovi termini per la domanda di finanziamento dal Fondo grandi imprese i difficoltà: fino a 30 milioni di euro da restituire in cinque anni.

Dal 13 dicembre 2021 al 29 aprile 2022 le imprese temporaneamente in difficoltà per l’emergenza Covid possono presentare domanda di accesso al Fondo da 400 milioni, istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico, per la concessione di finanziamenti agevolati per il rilancio e la continuità operativa di imprese con un numero pari o superiore a 250 dipendenti, fatturato superiore di 50 milioni di euro e bilancio superiore ai 43 milioni, che operano sul territorio nazionale.

Requisiti di accesso

La concessione del finanziamento, rimborsabile in 5 anni e vincolata alla presentazione di un piano industriale che tuteli i lavoratori dell’azienda, avviene su domanda a Invitalia utilizzando la piattaforma informatica, che sarà raggiungibile dal sito web dell’Agenzia. Possono beneficiare delle agevolazioni le grandi imprese, anche in amministrazione straordinaria, operanti in qualsiasi settore economico (tranne bancario, finanziario e assicurativo) che, alla data della domanda:

  • versano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi Covid-19, con flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte alle obbligazioni o nelle condizioni che valgono a qualificare l’impresa in difficoltà ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014);
  • presentano prospettive di ripresa dell’attività;
  • sono costituite e iscritte nel Registro imprese;
  • hanno sede legale e operativa sul territorio nazionale;
  • non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti illegali o incompatibili;
  • non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
  • hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
  • non sono destinatarie di una sanzione interdittiva;
  • i cui legali rappresentanti o amministratori non sono stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna irrevocabile o sentenza per reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione di contratti pubblici.

Cosa finanzia

Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, le imprese devono presentare un piano di rilancio realistico , dell’azienda o di un suo asset, che illustri:

  • le azioni per sostenere la ripresa o la continuità dell’attività;
  • le prospettive di collocazione dell’impresa sul mercato, fornendo elementi giustificativi sullo stato di difficoltà;
  • le azioni per ridurre gli impatti occupazionali;
  • le esigenze di liquidità per l’attività, nonché le eventuali azioni ai fini di una eventuale operazione di ristrutturazione aziendale, ivi inclusi cessione o rilevazione dell’impresa o di suoi asset.

Le agevolazioni

Il finanziamento agevolato,  in conformità con il punto 27, lettera a), del “Quadro temporaneo”, con rimborso in cinque anni, prevede un importo complessivo non superiore, alternativamente:

  • al doppio della spesa salariale annua dell’impresa per il 2019 o per l’ultimo esercizio disponibile, compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa ma che figura nel libro paga dei subcontraenti (per imprese create dal 1°gennaio 2019, l’importo massimo non può superare i costi salariali annui dei primi due anni di attività);
  • al 25% del fatturato totale dell’impresa nel 2019.

L’importo concesso alla singola impresa o al gruppo di imprese beneficiare non può eccedere i 30 milioni di euro.