L’IRES premiale torna sotto i riflettori del Fisco: il 25 giugno 2026 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato tre nuove FAQ sull’aliquota ridotta al 20% che le società di capitali applicano per la prima volta nel Modello Redditi SC 2026. Il chiarimento riguarda il rapporto tra le perdite fiscali e il reddito minimo imputato per trasparenza: né le perdite pregresse né quelle ricevute da partecipate possono abbattere quel reddito minimo, che mantiene natura vincolata e va lasciato fuori dalla compensazione.
In sintesi:
- l’IRES premiale è prevista dall’art. 1, commi 436-444, della legge 207/2024 e dal decreto 8 agosto 2025;
- il reddito minimo da società di comodo (art. 30, legge 724/1994) e la soglia minima del concordato preventivo biennale (art. 16, comma 4, D.Lgs. 13/2024) non si riducono con perdite fiscali, proprie o ricevute per trasparenza;
- le perdite vanno usate sugli altri redditi disponibili compreso quello agevolato e, se lo azzerano, il beneficio dell’aliquota al 20% non spetta.
Perdite fiscali e reddito minimo vincolato
Il reddito minimo non si abbatte con le perdite fiscali. Quando una società di capitali riceve per trasparenza un reddito minimo da una partecipata di comodo, quel reddito conserva la propria natura “vincolata” anche in capo al socio e non può essere compensato con perdite, ai sensi dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994.
Le perdite, pregresse o di periodo, vanno utilizzate solo in diminuzione degli altri redditi imponibili disponibili, compreso quello assoggettabile a IRES premiale.
L’esempio AdE per il Modello Redditi SC 2026
L’esempio numerico dell’Agenzia delle Entrate mostra l’effetto sulla dichiarazione. Una società A priva di requisiti propri per l’agevolazione riceve per trasparenza un reddito minimo di 1.000 euro da B, un reddito agevolabile di 900 euro da C e una perdita di 700 euro da D. La perdita non tocca i 1.000 euro vincolati, ma riduce i 900 euro agevolabili: l’imponibile tassato al 20% scende così a 200 euro.
| Voce imputata per trasparenza alla società A | Importo |
|---|---|
| Reddito d’impresa proprio (rigo RF57) | 0 euro |
| Reddito minimo dalla società B (vincolato) | 1.000 euro |
| Reddito agevolabile IRES premiale dalla società C | 900 euro |
| Perdita dalla società D | 700 euro |
| Reddito tassato al 20% dopo l’uso della perdita | 200 euro |
Soglia CPB vincolata per la società partecipante
La stessa regola vale per la soglia minima del concordato preventivo biennale. Prendendo ad esempio una società A che riceve per trasparenza un reddito concordato da una partecipata B in regime di CPB, un reddito agevolabile da una società C e una perdita da una società D, la perdita di D non può abbattere la soglia CPB imputata da B, che mantiene natura vincolata ai sensi dell’art. 16, comma 4, del D.Lgs. n. 13 del 2024, e deve invece ridurre il reddito imputato da C, erodendo la base tassata al 20%.
Rinvio le perdite per non perdere il beneficio
In alcune circostanze, l’uso immediato azzererebbe il reddito agevolabile, facendo perdere il risparmio dei quattro punti di aliquota.
Per non bruciare l’agevolazione, le società possono scegliere di non utilizzare subito le perdite pregresse sul reddito ad aliquota ridotta. L’art. 13, comma 2, del decreto dell’8 agosto 2025 consente di rinviare le perdite ai periodi d’imposta successivi, in deroga alle regole ordinarie di riporto dell’art. 84 del TUIR.