In caso di una sola Certificazione Unica (reddito da lavoro dipendente) con imponibile di 14.000 e di un contributo ricevuto dal GSE (per produzione pannelli fotovoltaici) di euro 2.000 da indicare come “reddito diverso” nella dichiarazione precompilata, il totale imponibile sale a 16.000 euro, con contestuale restituzione del trattamento integrativo?
Sì, nel suo caso descritto i 2.000 euro ricevuti dal GSE fanno salire il reddito complessivo da 14.000 a 16.000 euro, se rappresentano corrispettivi imponibili per l’energia ceduta alla rete e sono indicati nella dichiarazione come redditi diversi. Con un reddito di 16.000 euro il trattamento integrativo non spetta automaticamente: occorre verificare il rapporto tra imposta lorda e detrazioni ammesse. In assenza di altre detrazioni utili, il bonus ricevuto deve essere restituito con il conguaglio del 730.
I contributi GSE che aumentano il reddito imponibile
Le somme corrisposte per la cessione dell’energia prodotta in eccedenza concorrono alla formazione del reddito complessivo come redditi diversi, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera i), del DPR n. 917/1986. Nel Modello 730 sono indicate nel quadro D, rigo D5, codice 1; nel Modello Redditi Persone Fisiche nel rigo RL14.
La tassazione dei redditi da cessione dell’energia fotovoltaica riguarda le somme riconosciute per l’energia immessa nella rete e venduta al GSE.
La natura dell’accredito deve essere controllata nel riepilogo reso disponibile dal GSE. Per lo Scambio sul Posto assumono rilevanza fiscale le eccedenze liquidate, mentre il contributo in conto scambio segue una disciplina differente. Nel caso esposto, la presenza dei 2.000 euro tra i redditi diversi della dichiarazione precompilata ne comporta l’inclusione nel calcolo IRPEF, salvo errori nei dati trasmessi.
L’impatto sul trattamento integrativo IRPEF
Su un reddito complessivo di 16.000 euro l’imposta lorda è pari a 3.680 euro, applicando l’aliquota IRPEF del 23%. Per un rapporto di lavoro durato l’intero anno, la detrazione da lavoro dipendente prevista dall’articolo 13, comma 1, lettera b), del TUIR è pari a circa 3.008,46 euro. La detrazione da lavoro risulta quindi inferiore all’imposta lorda di circa 671,54 euro.
In assenza di ulteriori detrazioni tra quelle ammesse dall’articolo 1 del DL n. 3/2020, convertito dalla Legge n. 21/2020, nella fascia compresa tra 15.001 e 28.000 euro non matura alcun trattamento integrativo.
Il risultato può essere diverso quando sono presenti ulteriori detrazioni ammesse dalla norma, tra cui alcune detrazioni per familiari, interessi su mutui contratti entro il 31 dicembre 2021 e rate residue di determinate spese sanitarie o edilizie sostenute entro la stessa data. In tale ipotesi il trattamento spetta per la differenza tra le detrazioni considerate e l’imposta lorda, entro il limite di 1.200 euro.
La restituzione del bonus IRPEF nel 730
Se il datore di lavoro ha erogato l’intero trattamento integrativo di 1.200 euro, nel caso prospettato il 730 ne determina il recupero integrale. Se la Certificazione Unica riporta una somma inferiore, viene recuperato soltanto l’importo effettivamente corrisposto. La dichiarazione ricalcola automaticamente il trattamento integrativo IRPEF nel 730 considerando tutti i redditi e le detrazioni presenti.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz