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Cessione crediti edilizi: verso la tassazione al 26% sul differenziale

di Anna Fabi

11 Giugno 2026 11:23

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Il correttivo Omnibus sposta il differenziale sui crediti acquistati tra i redditi diversi con imposta sostitutiva al 26%, superando il regime di onnicomprensività

La tassazione del differenziale positivo sui crediti edilizi acquistati dagli studi professionali cambia di nuovo. Il decreto Omnibus correttivo della riforma fiscale, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri del 10 giugno, riconduce le plusvalenze dei crediti d’imposta acquistati tra i redditi diversi con imposta sostitutiva al 26%, superando il regime di onnicomprensività che ne faceva una componente del reddito di lavoro autonomo imponibile IRPEF e IRAP. È un cambio di impianto atteso dai professionisti, perché incide su come viene tassato il guadagno tra prezzo di acquisto e valore del credito.

In sintesi:

  • il differenziale sui crediti d’imposta acquistati passa da reddito di lavoro autonomo a reddito diverso con sostitutiva al 26%;
  • la base imponibile è il solo differenziale, cioè la differenza tra il valore del credito utilizzato o ceduto e il costo di acquisto aumentato degli oneri inerenti;
  • restano fuori i crediti che costituiscono il corrispettivo di una prestazione professionale, che seguono le regole ordinarie del lavoro autonomo;
  • la norma è nel decreto Omnibus approvato in esame preliminare il 10 giugno e va verificata sul testo definitivo dopo l’iter parlamentare;
  • lo stesso decreto rende rilevanti le plusvalenze da cessione dello studio professionale, comprese clientela e avviamento.

Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate sul differenziale

Il punto di partenza è la risposta n. 6/2026 dell’Agenzia delle Entrate, che a gennaio aveva precisato come, a partire dai redditi prodotti dal 2024, il differenziale positivo derivante dall’acquisto di crediti edilizi a un prezzo inferiore al valore nominale fosse fiscalmente rilevante. Il principio applicato era quello di onnicomprensività del reddito di lavoro autonomo, introdotto dalla riforma fiscale, che amplia la base imponibile includendo componenti prima escluse. Su quell’impostazione interviene ora il correttivo.

Cosa cambia con il decreto Omnibus

Il decreto Omnibus riporta le plusvalenze e i proventi derivanti dalla cessione o compensazione di crediti d’imposta acquistati, inclusi quelli legati ai bonus edilizi, tra i redditi diversi di natura finanziaria, con applicazione di un’imposta sostitutiva al 26%. Cambia quindi la natura del provento: non più componente del reddito professionale soggetta a IRPEF e IRAP, ma reddito diverso con aliquota fissa. Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha accolto con favore l’intervento, che restituisce coerenza alla tassazione del solo vantaggio economico effettivo.

Come si calcola il differenziale imponibile

La base imponibile resta ancorata al differenziale positivo, non al valore nominale del credito. Si determina come differenza tra il corrispettivo della cessione, o il valore nominale fruito in compensazione, e il costo di acquisto del credito aumentato di ogni onere inerente all’acquisto. In caso di utilizzo in compensazione, il differenziale segue il criterio di cassa ed è imputato in proporzione alle somme effettivamente compensate nel periodo d’imposta. Resta quindi tassato soltanto il guadagno reale dell’operazione, non l’intero importo movimentato.

Quali crediti restano esclusi

Il nuovo regime non si applica a tutto. Restano esclusi i crediti d’imposta che costituiscono il corrispettivo di una prestazione professionale, che continuano a seguire la disciplina ordinaria del reddito di lavoro autonomo, e quelli che emergono dalla liquidazione delle imposte. La distinzione è rilevante per studi e associazioni, perché separa il credito acquisito come operazione finanziaria da quello incassato come pagamento della propria attività.

Crediti acquistati prima e dopo il 2024

Resta ferma la rilevanza della data di acquisto. Per i crediti d’imposta acquistati prima del 1° gennaio 2024 il differenziale non assume rilievo fiscale, anche se le quote vengono utilizzate in compensazione in periodi successivi. La decorrenza temporale continua quindi a determinare il trattamento applicabile, e va letta insieme alla nuova qualificazione come reddito diverso introdotta dal correttivo.

La cessione dello studio professionale

Lo stesso decreto interviene sulla cessione dello studio professionale. Le plusvalenze realizzate sulla cessione di studi organizzati o complessi unitari diventano fiscalmente rilevanti, anche quando lo studio è stato acquisito per successione o donazione, e nel calcolo della plusvalenza rientrano anche il valore della clientela e degli elementi immateriali. Le disposizioni si applicano alle cessioni realizzate dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore.

Le disposizioni si applicano alle cessioni realizzate dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore, in linea con l’impianto definito dalla riforma fiscale del lavoro autonomo.