Sale la soglia dei finanziamenti coperti dalle tutele sul credito al consumo e il pagamento dilazionato offerto in cassa o nei checkout online entra a pieno titolo nella disciplina del credito. Il decreto del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio completa l’attuazione della riforma nata dal recepimento della direttiva europea e fa partire il conto alla rovescia per banche, società finanziarie ed esercenti che effettuano vendite con pagamenti a rate.
Il quadro che ne esce ridisegna il rapporto tra chi presta e chi chiede denaro: si irrigidisce la verifica della capacità di rimborso, la pubblicità dei prestiti personali perde diverse leve persuasive e guadagna un’avvertenza obbligatoria sui costi; inoltre, il consumatore ottiene poteri nuovi davanti a un algoritmo che decide sull’estinzione anticipata.
In sintesi:
- il decreto CICR del 9 luglio 2026 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 189 del 17 agosto 2026;
- finanziatori e intermediari si adeguano entro il 20 novembre 2026 oppure, se successiva, entro novanta giorni dall’entrata in vigore delle disposizioni della Banca d’Italia, ai sensi dell’art. 2, comma 2 del decreto CICR e dell’art. 6, comma 2 del D.Lgs. 212/2025;
- la soglia dei finanziamenti coperti dalla tutela sale da 75.000 a 100.000 euro, ai sensi dell’art. 122, comma 1, lettera a) del TUB come modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212;
- nel calcolo della soglia minima di 200 euro si contano anche i crediti frazionati su più contratti riconducibili a una stessa operazione economica, ai sensi dell’art. 122, comma 5-bis del TUB.
- Le nuove regole sul credito al consumo dal 20 novembre 2026
- Finanziamenti tutelati fino a 100mila euro
- Pagamenti a rate e BNPL, una nuova disciplina
- Obbligo d’informativa nelle offerte di credito
- Pubblicità sui prestiti vietata in tre casi
- Valutazione merito creditizio senza dati social
- Decisioni automatizzate con riesame umano
- Sconti su recesso allungato e rimborso anticipato
- Nuovi obblighi per i negozi con pagamento a rate
Le nuove regole sul credito al consumo dal 20 novembre 2026
Il termine per adeguarsi è il 20 novembre 2026, ma può slittare. L’art. 2, comma 2 del decreto CICR del 9 luglio 2026 stabilisce che finanziatori e intermediari del credito si adeguano entro quella data ovvero, se le disposizioni di attuazione della Banca d’Italia entrano in vigore dopo, entro novanta giorni dalla loro entrata in vigore. La stessa clausola è nell’art. 6, comma 2 del D.Lgs. 212/2025. Fino alla scadenza continuano ad applicarsi le vecchie disposizioni del decreto ministeriale del 3 febbraio 2011 e delle norme attuative della Banca d’Italia.
Il quadro riguarda tre situazioni diverse, che determinano quale disciplina si applica a un singolo contratto.
| Finanziamenti | Regole applicabili |
|---|---|
| Contratti stipulati prima della scadenza del termine di adeguamento | Disposizioni del TUB vigenti al 10 gennaio 2026 e relative norme di attuazione |
| Contratti stipulati dopo la scadenza del termine | Nuova disciplina del Capo II, Titolo VI del TUB come riscritto dal D.Lgs. 212/2025 |
| Contratti a tempo indeterminato già in essere alla scadenza | Previsioni dell’art. 47, terzo comma, della direttiva (UE) 2023/2225, con le modalità fissate dalla Banca d’Italia |
| Adeguamento di finanziatori e intermediari | 20 novembre 2026 oppure novanta giorni dall’entrata in vigore delle disposizioni della Banca d’Italia, se successive |
Finanziamenti tutelati fino a 100mila euro
La tutela copre i finanziamenti fino a 100.000 euro chiesti da una persona fisica per scopi estranei all’attività d’impresa o professionale. L’art. 122, comma 1, lettera a) del TUB, come modificato dal D.Lgs. 212/2025, esclude dalla disciplina solo i finanziamenti di importo superiore a quel tetto, che prima era fissato a 75.000 euro. Rientrano quindi nella protezione prestiti personali di taglio medio-alto che fino a ieri ne erano fuori.
Pagamenti a rate e BNPL, una nuova disciplina
Le formule di pagamento dilazionato sono ora trattate come credito ai consumatori, salvo casi tassativi. Il D.Lgs. 212/2025 ha abrogato le vecchie esclusioni per i finanziamenti senza interessi e per quelli con sole commissioni di ammontare minimo rimborsabili entro tre mesi, che erano l’appiglio con cui il Buy Now Pay Later (BNPL) restava fuori dalle regole. Le esclusioni superstiti sono poche e riguardano direttamente chi vende:
- le dilazioni fino a cinquanta giorni dalla consegna concesse direttamente dal venditore senza alcun credito offerto da terzi, purché gratuite e senza interessi o spese, salvo costi limitati per il ritardo, ai sensi dell’art. 122, comma 1, lettera i-bis) del TUB;
- le dilazioni con pagamento entro quattordici giorni offerte da operatori di e-commerce che non sono microimprese o PMI, alle condizioni della lettera i-ter);
- le carte di debito differito con rimborso entro quaranta giorni senza interessi né spese, ai sensi della lettera o-bis);
- i finanziamenti concessi dal datore di lavoro ai propri dipendenti fuori dall’attività principale, senza interessi o a tassi inferiori a quelli di mercato, ai sensi della lettera g-bis).
Il nuovo comma 1-ter dell’art. 122 chiude la via d’uscita più usata: se la rateizzazione poggia su una convenzione con un soggetto terzo autorizzato che acquista il credito pro soluto, si considera offerta di credito da parte di terzi e la disciplina si applica per intero, con gli obblighi che ricadono sul cessionario.
Sui micro-importi il nuovo art. 122, comma 5-bis del TUB introduce un regime alleggerito per i crediti sotto i 200 euro, ma con una regola antielusiva: nel calcolo della soglia si contano anche i crediti frazionati concessi con più contratti, se riconducibili a una medesima operazione economica.
Obbligo d’informativa nelle offerte di credito
Ogni annuncio pubblicitario relativo a un contratto di credito dovrà contenere un avvertimento chiaro ed evidenziato sul fatto che indebitarsi ha un costo. L’art. 4, comma 01 del decreto ministeriale del 3 febbraio 2011, come sostituito dal decreto CICR del 9 luglio 2026, indica la formulazione “Attenzione! Prendere in prestito denaro costa denaro” o una formulazione equivalente. È l’attuazione dell’art. 123, comma 02 del TUB e cambierà materialmente spot televisivi, banner e cartelli in vetrina.
La stessa norma impone che le informazioni di base siano riportate in primo piano, chiarite con un esempio rappresentativo il più possibile aderente al contratto pubblicizzato, e stabilisce che nessuna voce dell’annuncio può avere maggiore evidenza del TAEG. Per la radio e per gli schermi di piccole dimensioni sono previsti adattamenti, con le informazioni raggiungibili tramite clic o scorrimento della pagina.
Pubblicità sui prestiti vietata in tre casi
L’art. 123, comma 2 del TUB elenca tre tipologie di pubblicità vietata, riprese dall’art. 4, comma 5 del decreto CICR. Sono vietati gli annunci:
- che incoraggiano a chiedere credito suggerendo che migliorerebbe la situazione finanziaria del consumatore,
- che affermano che i finanziamenti già in corso o le segnalazioni presenti nelle banche dati incidono poco o nulla sull’esito della richiesta,
- che lasciano intendere che il credito aumenti le risorse disponibili, sostituisca il risparmio o migliori il tenore di vita.
Valutazione merito creditizio senza dati social
La valutazione del merito creditizio diventa un obbligo rafforzato e va svolta anche nell’interesse del richiedente. Il nuovo art. 124-bis, comma 1 del TUB impone al finanziatore una valutazione approfondita per evitare pratiche irresponsabili di concessione e situazioni di sovraindebitamento, e il comma 1-quater consente di erogare solo quando i risultati indicano che gli impegni saranno verosimilmente rispettati.
Il comma 1-bis esclude espressamente i social network dalle fonti esterne utilizzabili, e l’art. 125, comma 1-quinquies vieta di trattare a questo fine i dati ottenuti dai social e le categorie particolari di dati previste dall’art. 9 del regolamento (UE) 2016/679. Sul fronte delle segnalazioni, l’art. 125, comma 3 obbliga il finanziatore a informare preventivamente il consumatore la prima volta che comunica a una banca dati un’informazione negativa, e a comunicargli l’avvenuta registrazione entro trenta giorni.
Decisioni automatizzate con riesame umano
Quando la valutazione si fonda anche solo in parte su un trattamento automatizzato dei dati personali, il consumatore ha diritto all’intervento umano. L’art. 124-bis, comma 2-bis del TUB gli riconosce il diritto di ottenere una spiegazione chiara della valutazione, compresa la logica seguita e la rilevanza dei dati sulla decisione, di esprimere la propria opinione e di chiedere un riesame.
Il finanziatore deve informarlo di questi diritti prima di avviare il trattamento, e in caso di rifiuto deve comunicarlo senza indugio indirizzandolo, se del caso, ai servizi di consulenza sul debito. Sono meccanismi che si intrecciano con l’uso crescente dell’intelligenza artificiale nella valutazione del merito creditizio da parte degli operatori.
Sconti su recesso allungato e rimborso anticipato
Se il consumatore non ha ricevuto le condizioni contrattuali e le informazioni previste dall’art. 125-bis, comma 1 del TUB, il periodo di recesso scade dodici mesi e quattordici giorni dopo la conclusione del contratto, ai sensi del nuovo art. 125-ter, comma 1-bis. La regola non opera nel caso, disciplinato dal comma 1-ter, in cui il consumatore non sia stato informato dell’esistenza stessa del diritto di recesso.
Sul rimborso anticipato l’art. 125-sexies, comma 1-bis recepisce l’orientamento della Corte di giustizia UE nella causa Lexitor: la riduzione del costo totale del credito è proporzionata alla durata residua e comprende anche i costi che non dipendono dalla durata, inclusi quelli relativi ad attività già esaurite al momento della concessione. Sono escluse solo imposte e spese pagate direttamente a un terzo dal consumatore.
Nuovi obblighi per i negozi con pagamento a rate
Un esercente che propone il finanziamento in cassa deve verificare quattro cose prima della scadenza del termine di adeguamento.
- La prima è se la propria dilazione rientri o meno tra le esclusioni dell’art. 122, comma 1, lettere i-bis) e i-ter) del TUB, perché una convenzione con una finanziaria che acquista il credito fa scattare l’intera disciplina.
- La seconda riguarda la pubblicità, cartelli e vetrine compresi, che va allineata all’avvertimento sui costi e ai divieti dell’art. 123 del TUB.
- La terza è l’iscrizione al registro pubblico informatizzato dei fornitori di beni e prestatori di servizi che l’Organismo Agenti e Mediatori istituisce ai sensi del nuovo art. 12-bis del D.Lgs. 141/2010, con obbligo di comunicazione che non riguarda microimprese e PMI ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE.
- La quarta è il divieto di consenso desunto dell’art. 124.1 del TUB, che vieta caselle preselezionate e opzioni predefinite per far accettare il finanziamento o i servizi accessori.
Il testo del decreto è consultabile nella Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 2026.