Anche i dipendenti pubblici che maturano i requisiti per il bonus sul posticipo pensione hanno diritto alla defiscalizzazione della somma corrispondente ai contributi che scelgono di far confluire in busta paga.
L’Agenzia delle Entrate, con apposito interpello, conferma un’interpretazione già fornita a giugno sulla detassazione del Bonus Giorgetti previsto dalla Manovra 2025.
Defiscalizzazione del Bonus Giorgetti
L’incentivo al posticipo del pensionamento si rivolge ai dipendenti pubblici e privati che, avendo maturato entro il 31 dicembre 2025 i requisiti per la pensione anticipata Fornero o per la Quota 103, scelgono di restare al lavoro ma di non versare più all’INPS la trattenuta a proprio carico, facendosela riconoscere assieme allo stipendio.
Potenzialmente, il bonus riguarda quindi i dipendenti che entro il 31 dicembre 2025 hanno raggiunto 62 anni e 41 anni di contributi (Quota 103) oppure che hanno maturato alla stessa data i requisiti contributivi di 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne (pensione anticipata).
La Legge di Bilancio 2025 (comma 161 legge 207/2024) prevede che, esercitando l’opzione della rinuncia alla trattenuta INPS, la corrispondente somma versata in busta paga non contribuisca alla formazione del reddito e sia quindi esentasse. In questo modo saranno più bassi i versamenti previdenziali negli ultimi anni lavorativi, ma sarà invece più cospicuo lo stipendio.
Il problema è che la norma sulla defiscalizzazione fa riferimento all’articolo 51, comma 2, lettera i-bis del Testo unico imposte sui redditi, che si riferisce esclusivamente agli iscritti alle forme sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria e non anche alle forme esclusive, come le gestioni dei dipendenti pubblici.
Interpretazione estensiva dell’AdE
La misura agevolativa inserita nella Manovra 2025 ha due obiettivi. In primo luogo amplia la platea dei lavoratori destinatari degli incentivi al posticipo della pensione: erano già agevolati coloro che maturano la Quota 103, mentre ora sono inclusi anche i lavoratori che raggiungono il requisito per la pensione anticipata; in secondo luogo è prevista l’esclusione dalla tassazione delle somme corrispondenti alla quota di contribuzione corrisposta interamente al lavoratore.
La Risoluzione 45/2025 del 30 giugno aveva già chiarito che la finalità incentivante della disposizione richiamata sarebbe in parte vanificata laddove la possibilità di rinuncia all’accredito contributivo anche per gli iscritti alle forme esclusive dell’AGO non fosse accompagnata dalla defiscalizzazione.
In considerazione del fatto che, nell’allargare la platea il testo del comma 161 include anche gli iscritti alle forme esclusive dell’AGO, l’AdE ritiene che il legislatore abbia inteso prevedere anche per questi lavoratori il beneficio fiscale della non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente delle quote di retribuzione derivanti dall’esercizio della facoltà di rinuncia all’accredito contributivo.
Di conseguenza, con interpello 247/2025, l’Agenzia delle Entrate conferma che, nel rispetto di tutte le condizioni previste dal Bonus Giorgetti, regolato dall‘articolo 1, comma 286, della legge 197/2022, come sostituito dal sopra citato comma 161 della legge di bilancio 2025, il regime di non imponibilità possa applicarsi anche ai lavoratori dipendenti iscritti a forme esclusive di assicurazione generale obbligatoria, compresi i dipendenti iscritti alla Gestione pubblica che si avvalgono della facoltà di rinunciare all’accredito contributivo.