In vigore il nuovo Accordo Economico Collettivo che disciplina il rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale fra le aziende mandanti e i rispettivi agenti e rappresentanti di commercio, siglato lo scorso giugno, con validità dal 1° luglio 2025 fino al 30 giugno 2029.
In estrema sintesi, il nuovo AEC introduce l’estensione delle provvigioni su vendite online e contratti e-commerce, aggiorna le aliquote contributive al FIRR con fasce crescenti dal 2026, migliora le tutele per i monomandatari e quelle sociali per malattia, maternità e paternità, incrementa il preavviso per la cessazione del contratto, obbliga le mandanti di comunicare in anticipo le variazioni territoriali e i dati di vendita relativi alla zona assegnata all’agente.
Il diritto alla provvigioni si estende dunque anche sulle vendite online riferite ai clienti in zona esclusiva. Previste invece nuove basi di calcolo dei compensi che prevedono il computo delle somme accessorie che diventano quindi rilevanti per stabilire indennità e trattamenti economici in caso di cessazione del rapporto.
Per quanto riguarda il FIRR (Fondo indennità risoluzione rapporto), sono stati approvati adeguamenti all’attuale contesto economico. Sempre in tema di indennità di fine rapporto, a partire dal 1° gennaio 2026 si applicheranno nuove soglie annue sulle provvigioni per calcolare l’indennità di risoluzione: fino a 12mila euro per gli agenti senza esclusiva e fino a 24mila euro per i monomandatari.
Viene infine introdotta, per i giovani agenti di commercio, una limitazione relativa al ricorso ai contratti di agenzia a tempo determinato, al fine di incentivare la stabilizzazione dei rapporti.