Moltiplicatore sulle pensioni per le Forze dell’Ordine

Risposta di Anna Fabi

13 Giugno 2025 08:14

Luciano chiede:

Qual è l’articolo di legge da cui si evince che il moltiplicatore che spetta al personale non dirigenziale delle Forze dell’Ordine in pensione di vecchiaia spetterebbe anche al personale che ha maturato 40 anni contributivi?

Non esiste uno specifico articolo di legge che espressamente preveda il moltiplicatore della pensione di vecchiaia per il personale non dirigente delle Forze dell’Ordine con 40 anni di contributi, ma la questione è stata oggetto di numerosi contenziosi giurisprudenziali e circolari interpretative a causa di altre normative che riguardano indirettamente i requisiti previsti per il beneficio primario.

Il riferimento normativo principale sul cosiddetto moltiplicatore (incremento del montante contributivo previsto dall’art. 3, comma 7, del Dlgs. n. 165/1997) prevede che il diritto alla misura maturi solo al raggiungimento dei limiti di età per il collocamento in ausiliaria per compimento del limite d’età ordinamentale in relazione al grado rivestito, laddove non si sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria. L’articolo 10, comma 2, del Dlgs. 94/2017 ne ha poi esteso l’applicabilità anche al personale delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica) in alternativa al collocamento in ausiliaria, limitatamente ai casi in cui il trattamento pensionistico sia liquidato con il sistema contributivo o misto.

Il motivo del contendere è che il diritto al collocamento in ausiliaria nei casi di compimento dei 40 anni di servizio effettivo è equiparato a tutti gli effetti a quello per il raggiungimento dei limiti di età in base all’articolo 2229, comma 3, del Codice dell’Ordinamento Militare. Ad oggi, può infatti essere collocato in ausiliaria anche il personale che abbia compiuto almeno 40 anni di servizio effettivo e che presenti apposita domanda, come previsto dall’articolo 7, comma 6, del Dlgs. 30 aprile 1997, n.165 e dagli articoli 2136 e 2229, comma 6, del Codice dell’Ordinamento Militare (articolo 1865 del Dlgs. n. 66 del 2010).

Tuttavia, in virtù della norma primaria, la Corte dei Conti valuta oggi ammissibile la casistica di cui al decreto de 1997. Con la sentenza n.285/2023 del 21 giugno 2023 (I Sezione Giurisdizionale Centrale d’Appello) ha ritenuto che:

l’incremento del montante contributivo previsto dall’art. 3, comma 7, del d.lgs. n.165/1997 in favore del personale militare opera, quindi, in favore di coloro che, pur avendo raggiunto l’età prevista per il grado di appartenenza per il transito in ausiliaria, non possano accedervi per inidoneità psicofisica, nonché in favore di coloro i quali, già transitati in ausiliaria, siano divenuti successivamente fisicamente inidonei.

In ultima analisi, in base al testo letterale della norma che ha istituito il moltiplicatore (Dlgs 165/1997) il beneficio spetta esclusivamente a coloro che, pur avendo raggiunto l’età prevista per il grado di appartenenza per il transito in ausiliaria (compimento del limite d’età previsto in base al grado ricoperto), non possano accedervi per inidoneità psicofisica, nonché in favore di coloro i quali, già transitati in ausiliaria, siano divenuti successivamente fisicamente inidonei. Dello stesso avviso la Corte dei Conti, anche se il Dlgs 66/2010 equipara i 40 anni di contributi al raggiungimento dei limiti ordinamentali ai fini del diritto al collocamento in ausiliaria e, all’articolo 1865 sul trattamento di quiescenza del personale alternativo all’istituto dell’ausiliaria, prevede che per il personale militare si applica l’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

Da qui le differenti interpretazioni della normativa di riferimento ai fini del diritto al moltiplicatore, che negli ultimi anni sta creando numerosi contenziosi.

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Risposta di Anna Fabi