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Formazione obbligatoria per Ingegneri: il Regolamento

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 29 Luglio 2013
Aggiornato 16 Settembre 2014 13:11

Disciplinata la formazione continua degli Ingegneri, obbligatoria per esercitare la professione: i dettagli del nuovo Regolamento con tutte le procedure per acquistare crediti.

Con la pubblicazione del Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia diventa ufficiale il Regolamento per l’aggiornamento professionale degli iscritti all’Albo degli Ingegneri (leggi di più), che prevede la formazione continua obbligatoria. In sostanza viene disciplinato l’aggiornamento costante della competenza professionale, in attuazione dell’articolo 7 del Regolamento di Riforma delle Professioni (Dpr 137/2012) => Vai alla Riforma. Sono richiesti minimo di 30 Crediti Formativi Professionali (CFP) per svolgere la professione: ogni anno solare ne verranno detratti 30 dal totale; al raggiungimento di zero CFP non ne verranno sottratti altri. In generale, non sarà possibile cumulare più di 120 crediti. Sono esonerati gli iscritti all’Albo che rientrino nei seguenti casi: maternità o paternità (un anno); servizio militare volontario e servizio civile; grave malattia o infortunio; casi documentati di impedimento.

Al momento dell’iscrizione all’Albo si riceveranno: 90 CFP se l’iscrizione avviene entro 2 anni dall’abilitazione; 60 CFP se ci si iscrive tra 2 e 5 anni; 30 CFP ci si iscrive dopo 5 anni. Le attività che prevedono il rilascio di CFP sono quelle di aggiornamento professionale continuo:

  • non formale, riconosciute dal CNI e rese note sul suo sito online;
  • informale, aggiornamenti legati all’attività professionale dimostrabile,certificazione delle competenze professionali da parte dell’Ordine, pubblicazioni qualificate, brevetti, partecipazione qualificata a organismi, gruppi di lavoro, commissioni tecniche e di studio in Italia e all’estero, riconosciuti dal CNI, partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l’esercizio della professione di Ingegnere/Ingegnere iunior, partecipazione a interventi di carattere sociale/umanitario in occasione di calamità naturali inerenti l’ambito professionale;
  • formale, ovvero master di primo e secondo livello e di dottorati di ricerca e corsi universitari con esame finale.

Le linee di indirizzo per la formazione verrà definita dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri che si occuperà anche di controllare l’offerta formativa e l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento delle competenze, nonché di autorizzare i vari soggetti ad organizzare i corsi. Ad organizzare le attività formative, riconoscere i corsi, assegnare l’adeguato numero di CFP, gestire la banca dati dei CFP degli iscritti saranno invece gli Ordini territoriali (vedi anche i patrametri per i compensi professionali). Gli ingegneri dovranno comunicare all’Ordine i CFP conseguiti e conservare la relativa documentazione. Il nuovo Regolamento scatterà a partire dal 1° gennaio 2014, però verranno riconosciute le attività formative svolte anche nell’anno precedente, ovvero nel 2013. A tutti gli iscritti all’Albo degli Ingegneri alla data di entrata in vigore dell’obbligo formativo verranno accreditati 60 CFP. =>Approfondisci la formazione dei professionisti