Appalti: autocertificazione per responsabilità solidale

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 9 Ottobre 2012
Aggiornato 21 Gennaio 2013 00:37

Il documento di asseverazione per i casi di responsabilità solidale fiscale nei contratti di appalto può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva: dall'Agenzia delle Entrate i requisiti dell'autocertificazione.

La circolare n. 40/E  dell’Agenzia delle Entrate ha risposto ai dubbi interpretativi sulla nuove disposizioni in materia di responsabilità solidale fiscale negli appalti contenute nell’art.13 ter del Decreto Sviluppo:

>> Consulta le regole sulla responsabilità solidale nel contratto di appalto

Il problema è che le modalità applicative di tale norma – ossia il rilascio del documento di asseverazione da Caf o professionisti abilitati che permette ai datori di lavoro di ovviare alla responsabilità solidale fiscale – impediscono di fatto il regolare saldo delle commesse alle imprese:

>>Leggi i motivi del blocco dei pagamenti alle imprese

Asseverazione

L’attestazione della regolarità fiscale è dunque un nuovo onere per il committente (o l’appaltatore) scatta qualora il suo appaltatore (o subappaltatore) non versi all’Erario le ritenute fiscali sui lavoratori dipendenti e l’IVA relative all’appalto.

>>Approfondisci le responsabilità per oneri contributivi e ritenute fiscali nel contratto di appalto

Il documento di asseverazione è stato introdotto dall’articolo 13-ter del DL Sviluppo, in sostituzione del comma 28 dell’articolo 35 del decreto legge 223/2006 sui soggetti responsabili del versamento di somme all’Erario in caso di appalto di opere e di servizi, e dai nuovi commi 28-bis e 28-ter.

Dichiarazione sostitutiva

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in alternativa alle asseverazioni, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del Dpr n. 445/2000, che attesti la regolarità dei versamenti IVA e delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente. Nello specifico, la dichiarazione sostitutiva deve:

  • «indicare il periodo nel quale l’IVA relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime dell’IVA per cassa (articolo 7 del DL n. 185 del 2008) oppure la disciplina del reverse charge;
  • indicare il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale;
  • riportare gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell’IVA e delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati;
  • contenere l’affermazione che l’IVA e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa».

Contratti soggetti alla norma

L’Agenzia precisa poi che i contratti di appalto/subappalto per i quali trova applicazione la norma in oggetto sono quelli stipulati a decorrere dal 12 agosto 2012 (data di entrata in vigore della norma).

«Inoltre – spiega la circolare – considerato che la norma introduce, sia a carico dell’appaltatore che del subappaltatore, un adempimento di natura tributaria, si deve ritenere che, in base all’articolo 3, comma 2, della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), tali adempimenti siano esigibili a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della norma, con la conseguenza che la certificazione deve essere richiesta solamente in relazione ai pagamenti effettuati a partire dall’11 ottobre 2012, in relazione ai contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012».