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Ritenuta su bonifici esteri: norme e procedura

di Francesca Pietroforte

20 Febbraio 2014 09:52

Sospesa la controversa misura che tassa d'ufficio i bonifici dall'estero: analisi del quadro normativo, entrata in vigore e procedura per la banca e il contribuente.

Sospesa la ritenuta automatica del 20% sui bonifici esteri ricevuti da persone fisiche italiane, prevista dalla Legge 97/2013 ed entrata in vigore il primo febbraio: il Ministero ha disposto lo stop all’applicazione della misura – che assimila i bonifici ai redditi derivanti da investimenti e attività estere di natura finanziaria (art. 4, co. 2, dl 167/90) – alle decisioni del prossimo Governo.

Stop o rinvio?

Il provvedimento direttoriale del 19 febbraio dell’Agenzia delle Entrate attua una sospensione della ritenuta (resa operativa dal provvedimento n. 2013/151663 del 18 dicembre scorso) disponendo un rinvio al 1° luglio 2014 dell’applicabilità degli obblighi di cui al dl 167/90, ma in realtà è già stata predisposta una norma per la definitiva abrogazione della ritenuta da sottoporre al  Governo Renzi. Intanto, quanto finora già trattenuto sarà restituito.

Ritenuta 20%

La ratio della ritenuta – introdotta con la legge europea n. 97/2013 – è tassare d’ufficio il contribuente (Agenzia delle Entrate, provvedimento n. 2013/151663) presumendo a priori una irregolarità fiscale (occultamento all’estero di reddito imponibile, allo scopo di non pagarvi le tasse). Ogni somma percepita da un residente italiano attraverso bonifico bancario, non riconducibile ad attività d’impresa o da lavoro autonomo, è automaticamente assoggettata a ritenuta preventiva del 20%, che le banca deve girare all’Erario comprensiva di accantonamenti e interessi (ogni giorno 16 del mese successivo al bonifico).

Il contribuente

Tocca al contribuente l’onere di richiedere la restituzione della trattenuta dimostrando alla banca la propria buona fede, ossia che si tratta di credito patrimoniale e non reddituale (es.: restituzione di una caparra, acquisto non  andato a buon fine, restituzione di un finanziamento). E a rincarare la dose è che le trattenute, poiché classificate come reddito percepito, devono essere scomputate in sede di dichiarazione dei redditi.Per evitare l’applicazione d’ufficio della trattenuta – qualora non dovesse essere disposta dal prossimo Governo l’abrogazione – si dovrà dimostrare la natura patrimoniale del bonifico prima di percepirlo, anche attraverso autocertificazione valida per l’intero periodo d’imposta in cui viene presentato, in cui si attestino i motivi e si descrivano (anche in maniera non troppo analitica) i movimenti dall’estero previsti sul proprio conto. Non è disponibile un modello al quale attenersi, ma deve esserci congruenza tra quanto auto-dichiarato e il quadro RW in UNICO (vedi scheda e scarica il modello), in cui si inseriscono beni e capitali detenuti all’estero, nonché i redditi in entrata.

La banca

In tutto questo, sempre che la norma non salti definitivamente come sembra più probabile, rende fondamentale il ruolo dell’intermediario bancario chiamato ad accettare o respingere l’autocertificazione valutandone la veridicità, anche richiedendo copia di UNICO per risalire, attraverso il quadro RW, al bene che ha provocato la percezione di somme dall’estero. Ad ogni modo, anche in caso di accettazione dell’autocertificazione, la banca dovrebbe segnalare il nominativo del contribuente,  che a sua volta potrà dimostrare l’infondatezza dell’applicazione della ritenuta automatica entro il 28 febbraio dell’anno seguente a quello di applicazione.

Non resta che auspicare un chiarimento definitivo circa la definitiva abrogazione della ritenuta, che alla luce delle stesse considerazioni ministeriali non soltanto risutla di ostica attuazione ma risulta anche obsoleta nel più vasto quadro degli accordi internazionali anti-evasione.

Fonti: Ministero dell’Economia, Agenzia delle Entrate