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Conti bancari, torna l’anatocismo

di Barbara Weisz

Pubblicato 11 Aprile 2016
Aggiornato 18 Aprile 2016 11:20

Torna l'anatocismo sui conti bancari con il calcolo di nuovi interessi sugli interessi di mora, vietato invece il conteggio infrannuale: tutte le novità nel decreto banche.

Il decreto banche, nella parte in cui introduce nuovi paletti contro l’anatocismo, di fatto ripristina la possibilità di applicare sui conti bancari interessi sugli interessi: in particolare, su quelli di mora. La novità è inserita nella legge di trasformazione del Dl 18/2016, che contiene la Riforma del Credito Cooperativo e le nuove norme sulla cartolarizzazione dei crediti in sofferenza. Nel corso dell’iter parlamentare è stato aggiunto l’articolo 17 bis, che va a modificare l’articolo 120 del decreto legislativo 385/1993.

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Resta il divieto di calcolare interessi sugli interessi ma con un’eccezione, rappresentata appunto dagli interessi di mora. Ecco la disposizione di legge contenuta nel decreto banche:

«gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale».

In base alla precedente formulazione, invece (articolo 120, comma 2, del sopra citato Dlgs 385/1993), gli interessi periodicamente capitalizzati non potevano «produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale». In pratica, quindi, il decreto banche introduce la possibilità di calcolare interessi sugli interessi di mora. Si tratta, in definitiva, di una modifica peggiorativa per il cliente e non di un ulteriore paletto all’anatocismo. La misura riguarda sia i conti bancari sia le carte di credito revolving.

=> Anatocismo bancario: come tutelarsi

Il decreto banche prevede poi altre novità in materia di calcolo degli interessi:

  • viene vietata la capitalizzazione infrannuale degli interessi, sia al conto corrente sia su conti di pagamento: alla precedente previsione, in base alla quale la periodicità di calcolo degli interessi debitori doveva essere analoga a quella degli interessi creditori, viene espressamente vietato il calcolo con periodicità inferiore a un anno, e viene previsto che gli interessi vadano conteggiati al 31 dicembre oppure nel momento in cui termina il rapporto con il cliente;
  • vengono fissati paletti precisi per aperture di credito e sconfinamenti oltre il fido: gli interessi debitori si calcolano al 31 dicembre e diventano esigibili il successivo primo marzo (sono invece immediatamente esigibili in caso di chiusura del rapporto). In pratica, il debitore ha qualche mese di tempo per pagare gli interessi maturati. Il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l’addebito sul conto corrente degli interessi nel momento in cui diventano esigibili. In questo caso, la somma addebitata diventa sorte capitale. Quindi, sull’eventuale scoperto che si produce sul conto per effetto dell’addebito, si calcolano nuovi interessi. Il cliente può revocare l’autorizzazione in ogni momento.