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Rateazioni debiti contributivi: il nuovo Regolamento

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 18 Luglio 2013
Aggiornato 19 Luglio 2013 12:53

Al via il nuovo Regolamento che unifica criteri e procedure per la rateazioni dei debiti contributivi ex ENPALS, ex INPDAP ed INPS.

L’INPS ha pubblicato la circolare n.108 con i chiarimenti in merito al nuovo Regolamento di Disciplina delle Rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa che, che, a decorrere dallasua data di pubblicazione (12 luglio 2013), è diventato l’unica fonte regolatrice della materia.

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Il Regolamento è stato approvato dal presidente INPS con le Determinazioni n. 229 del 14 dicembre 2012 e n. 113 del 9 maggio 2013 con l’obiettivo di unificare le norme in materia di INPS, INPDAP e ENPALS.

Il motivo è la fusione stabilita dalla manovra finanziaria Monti di fine 2011 (art. 21 del Decreto Salva Italia).

Più in particolare, ENPALS ed INPDAP sono confluiti nell’INPS rendendo necessario l’avvio di un processo di riassetto organizzativo e funzionale (leggi in dettaglio).

Nell’ambito della razionalizzazione dell’organizzazione e delle procedure si è ritenuto di dover unificare i criteri regolatori in materia di rateizzazione dei pagamenti contributivi, in fase amministrativa, maturati dal contribuente nei confronti di tutte le Gestioni amministrate dall’INPS.

Con il tempo infatti ciascun Istituto aveva modificato la disciplina regolatrice e amministrativa per la definizione delle domande di pagamento in forma dilazionata dei crediti di propria pertinenza.

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Procedura per pagamenti a rate

Il contribuente interessato a pagare a rate i debiti contratti per contributi e sanzioni deve presentare attraverso i consueti canali telematici un’unica domanda indicando tutti i debiti contributivi in fase amministrativa maturati nei confronti di tutte le Gestioni amministrate dall’INPS denunciati dal contribuente e accertati alla data di presentazione dell’istanza.

In caso di domande incomplete di queste informazioni, le rateizzazioni verranno respinte.

Nel caso in cui la domanda venga accolta, le rate potranno avere durata massima di 24 mesi, previa richiesta al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di un prolungamento della rateazione fino a 36 rate, o 60 solo per particolari specifici casi su concessione del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze.

Il piano di ammortamento verrà calcolato sulla base delle medesime partite debitorie indicate dal contribuente nella domanda, nella quale si impegna ad effettuare il versamento della prima rata  e delle successive (uguali e consecutive), a meno di non voler estinguere anticipatamente e integralmente la rateazione concessa.

L’attivazione della rateazione avviene esclusivamente con il pagamento della prima rata.

I debiti rateizzabili

La domanda può avere come oggetto i debiti contributivi su cui non pende ancora un Avviso di Addebito, nonché i crediti in gestione presso gli uffici legali non ancora affidati per il recupero agli Agenti della Riscossione, per i quali, alla data di presentazione, non risulti il versamento con le modalità e nei termini previsti per ciascuna delle Gestioni.
Recita inoltre la circolare: “Il contribuente può richiedere la rateizzazione di tutte le partite a debito dovute a titolo di omissione o di evasione, ivi comprese le somme dovute a titolo di ritenute previdenziali e assistenziali a carico dei lavoratori”.

Per maggiori informazioni consultala circolare INPS n. 108