Voluntary Disclosure: chiarimenti per l’istruttoria

di Barbara Weisz

1 Dicembre 2015 17:42

Scaduto il termine per presentare istanza di adesione alla voluntary disclosure, fino al 30 dicembre si può presentare documentazione: il contribuente può scegliere l'ufficio delle Entrate per il contraddittorio.

Voluntary disclosure in dirittura d’arrivo, il termine per presentare domanda è scaduto lo scorso 30 novembre, ma c’è ancora tempo fino al 30 dicembre per presentare la documentazione. Nel frattempo l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti utili ai contribuenti che hanno presentato domanda di adesione dopo il 10 novembre scorso: è possibile scegliere l’ufficio regionale delle Entrate presso il quale gestire la pratica, non è obbligatorio affidare tutto al Centro operativo di Pescara.

=> Voluntary disclosure: le nuove disposizioni

Scadenze

Innanzitutto, ricordiamo che le scadenze per cui sono scaduti i termini di presentazione sono previste dal dl 153/2015 del settembre scorso. C’è un altro mese di tempo, fino al 30 dicembre, per presentare la documentazione (complessa): questo termine di fine dicembre riguarda tutti coloro che hanno presentato l’istanza di adesione alla voluntary disclosure, indipendentemente dalla data in cui questo è avvenuto.

=> Voluntary disclosure: chiarimenti applicativi

Centro Operativo

La novità relativa al Centro Operativo di Pescara è invece prevista dal provvedimento 153427/2015 dell’Agenzia delle Entrate: confermata l’attribuzione al Centro Operativo di Pescara di tutte le istanze presentate dopo il 10 novembre, ma al contribuente viene attribuita la possibilità di scegliere un altro ufficio delle Entrate per le fasi del procedimento (istruttoria, contraddittorio, e via dicendo). Bisogna presentare apposita richiesta, mediante PEC (posta elettronica certificata), alla casella del centro operativo d Pescara vd.cop@postacert.agenziaentrate.it, allegando relazione di accompagnamento e documentazione. Per inviare questa richiesta, c’è tempo fino a dieci giorni prima della data fissata per l’eventuale contraddittorio. Il contribuente nella richiesta indicherà la propria disponibilità a comparire personalmente o per mezzo di rappresentanti, che devono essere professionisti abilitati (in base all’articolo 63 del Dpr 600/1973).