ACE in UNICO 2012: gli accantonamenti delle imprese

di Barbara Weisz

21 Settembre 2012 16:30

Come valutare la rilevanza degli accantonamenti a riserva di un'impresa ai fini ACE (Aiuto alla Crescita Economica) nella dichiarazione dei redditi e nel modello UNICO 2012.

Come valutare la rilevanza della nuova ACE (Aiuto alla Crescita Economica) ai fini della dichiarazione dei redditi 2012 delle imprese? L’Agenzia delle Entrate ha fornito utili indicazioni interpretative con la Circolare 35/E, in risposta ai quesiti posti da commercialisti ed esperti fiscali nell’ambito del Modulo di aggiornamento professionale (MAP) 2012.

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Utili accantonati a riserva

Gli utili 2011 accantonati a riserva in seguito a decisioni dell’assemblea nel corso del 2012 sono rilevanti ai fini dell’agevolazione ACE con riferimento all’esercizio 2012, e quindi vanno inseriti in UNICO 2013, che riguarda i redditi 2012. Diversamente, si applicano all’esercizio 2011 e quindi si dichiarano nel Modello 2012:

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L’Agenzia delle Entrate scioglie così un dubbio interpretativo legato al decreto 14 marzo 2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che contiene le disposizioni attuative dell‘articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, concernente l’Aiuto alla crescita economica, ACE:

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In particolare si chiedeva una chiara interpretazione dell‘articolo 5, comma 4 del decreto ministeriale, in base al quale gli incrementi «derivanti dall’accantonamento di utili» rilevano «a partire dall’inizio dell’esercizio in cui le relative riserve sono formate».

Che valenza va dunque attribuita a tale disposizione? Per fugare ogni dubbio bisogna fare riferimento alla data dell’assemblea: se la deliberazione avviene nel 2012 l’utile accantonato rileva in UNICO 2013 per redditi 2012.

Riserve non disponibili

Altro dubbio legato all’articolo 5, comma 2, lett. b),in base al quale rilevano come elementi positivi della variazione del capitale proprio «gli utili accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili»: l’utile realizzato nel 2011 rileva già a partire da UNICO 2012 se l’assemblea dei soci, riunita per l’approvazione del bilancio, accantona tale utile a riserva disponibile?

Secondo l’Agenzia delle Entrate è l’articolo 5 comma 4, (l’esercizio in cui le riserve si sono formate) a fissare il momento in cui la variazione in aumento assume rilevanza ai fini dell’agevolazione ACE.

Nella relazione al Decreto si specifica inoltre che l’incremento è agevolabile dall’inizio dell’esercizio nel corso del quale l’assemblea delibera di destinare, in tutto o in parte, a riserva l’utile di esercizio: pertanto, se l’assemblea si è riunita nel 2012 l’utile accantonato rileva in UNICO 2013.

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