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Riforma delle rendite finanziarie

di Filippo Davide Martucci

Pubblicato 23 Dicembre 2011
Aggiornato 9 Gennaio 2014 14:32

La manovra finanziaria ha modificato la disciplina delle rendite finanziarie: le nuove aliquote, i titoli, le polizze, il finanziamento alle imprese. Guida alle novità.

La riforma introdotta dalla manovra finanziaria ha modificato profondamente la disciplina sulle rendite finanziarie, operando un riassetto della tassazione dei redditi di questa natura. C’è stata una sostanziale semplificazione delle imposizioni fiscali, unificando in un’unica aliquota IVA al 20% quelle precedenti fissate al 12,5% e al 27%, che andrà a realizzarsi dunque non sui presupposti impositivi ma sulle aliquote, intervenendo indirettamente sul reddito d’impresa, poiché le ritenute e le imposte sostitutive su redditi di capitale e su quelli di natura finanziaria non vengono applicate se non come acconto.

La nuova norma in manovra finanziaria sulle rendite finanziarie agisce sui dividendi, le plusvalenze e le minusvalenze calcolate sulle partecipazioni con più del 20% del diritto di voto o il 25% del capitale rispetto a strumenti finanziari partecipativi assimilati e a contratti di associazione in partecipazione con apporti diversi dalle opere o servizi assimilati alle partecipazioni qualificate definiti dall’art. 67, comma 1, lett. C del Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi).

Le nuove aliquote

La nuova disposizione, che avrà validità dall’1 gennaio 2012, consentirà l’abrogazione di una serie di norme rappresentando un beneficio per le imprese.

Sarà eliminata la distinzione inerente a obbligazioni e titoli similari fra quelle con scadenza inferiore ai 18 mesi che, qualora diverse da titoli pubblici ed equiparati, oggi vedono i propri interessi tassati al 27% e sarà cancellata la distinzione tra titoli di emittenti private diverse da banche e società con azioni negoziate in mercati regolamentati con un rendimento effettivo al di sotto o al di sopra dei livelli di tasso previsti dall’art. 26, comma 1 del Dpr 600/73.

Le soglie di tasso avranno validità solo per la deducibilità degli interessi dal reddito d’impresa di chi li emette; obbligazioni e titoli similari, oggi tassati rispettivamente al 12,5% e al 27% avranno la medesima aliquota al 20%.

Ma non si tratta solo di una riforma fiscale sulle aliquote a subire modifiche: alcune forme di arbitraggio oggi consentite saranno cancellate. Ad esempio la vendita di un fondo immobiliare sarà tassata allo stesso modo di come lo sarebbe l’incasso dei proventi o l’ottenimento della quota relativa, mentre con la normativa attuale i proventi del fondo subiscono una tassazione del 20%, i capital gain (guadagni in conto capitale) del 12,5%.

Vengono eliminate così anche delle discriminazioni operate nei confronti dei non residenti, ad esempio nel caso di dividendi erogati a fondi di investimento esteri prima tassati con ritenuta o imposta sostitutiva al 27% oggi al 20%, al tempo stesso quelli erogati a fondi italiani pur non essendo soggetti a ritenuta subiranno, nel momento in cui il titolare ne percepirà gli introiti, una tassazione del 20%, ma non saranno soggetti a ritenuta. La doppia tassazione resta solo nel caso di investitori in fondi esteri residenti in Italia.

Redditi di capitale e redditi diversi

Pur introducendo numerose norme che avvantaggiano il tessuto produttivo del Paese, la manovra finanziaria lascia comunque punti oscuri, sui quali si sarebbe potuti intervenire con maggiore tempestività. È questo il caso della distinzione tra redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria, con la preclusione a utilizzare i primi in compensazione delle minusvalenze e delle perdite.

Non solo, anche l’aliquota del 12,5% su titoli di Stato ed equiparati non è stata rivista, ma è stata estesa alle emissioni di stati esteri presenti nella white list, creando complessità e fraintendimenti. Ci sono anche misure che presto potrebbero essere motivo di intervento dell’UE: la ritenuta agevolata dell’11% di dividendi erogati da fondi pensionistici UE e See (Spazio economico europeo) white list è stata eliminata e sulle emissioni di enti locali di Stati presenti nella white list rimane l’aliquota impositiva del 20%, mentre quelle di enti locali italiani beneficiano dell’imposta sostitutiva al 12,5%.

Le partecipazioni finanziarie

Per quanto riguarda partecipazioni non qualificate, titoli assimilati e contratti di associazione in partecipazione con apporto diverso dalle opere e servizi, facendo salva la tassazione a imposta sostitutiva, il prelievo fiscale è stato aumentato, passando dal 12,5% al 20%, così da mettere sullo stesso piano le ipotesi definite come rendite finanziarie. Anche i proventi da partecipazioni non qualificate in società residenti in paradisi fiscali, solo se i titoli sono quotati in mercati regolamentati, saranno tassati al 20%.

Per quanto riguarda invece le partecipazioni qualificate, gli utili restano rilevanti ai fini della formazione del reddito per il 49,72% (per il 40% se costituiti a partire da risultati aziendali realizzati fino al 31 dicembre 2007), e resta necessario assoggettarli alle aliquote Irpef vigenti.

Nulla cambia anche per le partecipazioni detenute in regime d’impresa, in cui resta al 100% la quota per la formazione del reddito di utili maturati da società collocate in paradisi fiscali. Bisogna sottolineare che ai fini della tassazione non ha importanza il periodo d’imposta in cui è stato costituito il reddito in capo al soggetto erogante, ma solo il momento di effettiva erogazione delle somme, così da rendere impossibile un raccordo tra tassazione in capo al socio e tassazione in capo alla società che ha realizzato il reddito imponibile.

I criteri per individuare il livello della partecipazione (qualificata o non qualificata) restano inalterati, così come quelli per definire il titolo o l’apporto nel contratto di associazione in partecipazione, che restano quelle indicate dal Tuir (art. 67).

La nuova tassazione al 20% riguarda il reddito di capitale relativo a interessi e proventi assimilati, ma ci sono eccezioni, riguardanti le rendite percepite da “soggetti lordisti” come banche e società, e le modifiche al titolo per cui le ritenute si possono applicare come imposta o come acconto.

Nel caso di interessi derivanti da prodotti finanziari l’aliquota della ritenuta (prevista dall’art. 26, comma 2 del Dpr 600/1973) passa dal 27% al 20%. Non sono soggetti alla ritenuta:

  • Interessi e altri proventi versati da banche italiane o filiali italiane di banche estere a banche con sede all’estero o a filiali estere di banche italiane.
  • Interessi che derivino da depositi e conti correnti interbancari o tra banca e Poste italiane.
  • Interessi a favore del Tesoro.

Le obbligazioni

La tassazione al 20% riguarda anche obbligazioni e titoli similari emessi da soggetti diversi dallo Stato e affini, come le obbligazioni emanate da grandi emittenti (ad esempio banche e società quotate), in cui l’aliquota sale del 12,5% ma viene ridotta la previsione dell’aliquota del 27 al 20% per i titoli obbligazionari esteri di durata inferiore a 18 mesi. Per le obbligazioni emesse non dai grandi emittenti scatta la ritenuta al 20% in seguito all’abolizione della distinzione tra titoli di durata inferiore o superiore a 18 mesi.

La manovra cancella anche la penalizzazione sulla ritenuta applicabile alle obbligazioni che abbiano tassi superiori a soglie determinate in precedenza, così come viene abolita l’addizionale del 20% in capo all’emittente residente (o, in assenza, al percettore residente) se il rimborso viene effettuato prima dei 18 mesi.

Altri titoli

Taglio dei tassi dal 27 al 20% anche per i titoli atipici, esclusi strumenti finanziari rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale ai sensi della normativa europea e delle discipline prudenziali nazionali, a patto che gli intermediari che li hanno emessi siano vigilati dalla Banca d’Italia o siano soggetti vigilati dall’Isvap (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo), e che non si tratti di azioni e titoli similari, che devono obbedire al Dlgs 238 del 1996.

Per tutte le altre forme di finanziamento è previsto l’adeguamento al 20% per le ritenute, fatta eccezione per l’aliquota al 5% su interessi e altri proventi infragruppo, che derivino da crediti di qualsiasi natura, come titoli, obbligazioni e prestiti verso soggetti non residenti che non ne siano effettivi beneficiari. Condizione necessaria è che questi proventi siano destinati a finanziare il pagamento di interessi e altri proventi su presti obbligazionari emessi dai percettori.

Questi proventi devono essere riferibili a mercati regolamentati degli stati membri dell’UE e See white list, e devono essere garantiti dai soggetti che corrispondono gli interessi o dalla società capogruppo controllante o da un’altra società da questa controllata.

Sono esclusi dall’allineamento al 20% e mantengono quindi la precedente aliquota del 12,5% i proventi di obbligazioni e altri titoli elencati nell’art. 31 del Dpr 601/1973, ovvero:

  • Titoli del debito pubblico.
  • Buoni fruttiferi postali.
  • Altre obbligazioni e titoli similari emessi da amministrazioni statali, Regioni, Provincie, Comuni e enti pubblici nati solo per l’adempimento di funzioni statali o per l’esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio.

L’esclusione vale anche per i titoli equiparati ai titoli di Stato, come quelli emessi da enti e organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali esecutivi anche in Italia; le obbligazioni emesse da Stati inclusi nella lista pubblicata nel decreto che sarà emanato in ottemperanza dell’art. 168-bis del Tuir, nelle cui more si fa riferimento al decreto ministeriale del 4 settembre 1996 che fissa l’aliquota al 12,5%; titoli di risparmio per l’economia meridionale (che si avvalgono per la tassazione degli interessi dell’aliquota al 5%); piani di risparmio a lungo termine istituiti specificamente.

Le polizze vita

Per quanto concerne le polizze vita e di capitalizzazione deve avvenire una determinazione al netto degli interessi e di altri proventi che possano essere riferiti alle obbligazioni, oltre che ai titoli elencati nell’art. 31 del Dpr 601/1973, così da poter essere equiparati a obbligazioni emesse da Stati esteri. Il ricavo imponibile quindi viene determinato dalla differenza tra la somma percepita alla scadenza e i premi corrisposti.

Nel caso di polizze estere in cui non agisca da sostituto d’imposta la compagnia o un sostituito valido dal punto di vista fiscale, la tassazione avviene nella dichiarazione dei redditi di chi le percepisce.

Finanziamento delle imprese

Una modifica pensata apposta per le imprese è quella contenuta nell’art. 2, comma 25 della manovra estiva, sulle somme maturate dai depositi di garanzia dei finanziamenti per le imprese, e la cui validità è prevista dall’1 gennaio 2012. Gli importi maturati nel periodo d’imposta da queste somme, che provengono da depositi di denaro, valori mobiliari, e titoli diversi da azioni e titoli similari, garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, qualora effettuati al di fuori dell’esercizio di attività che producano reddito d’impresa da parte di persone fisiche, società semplici o equiparate, enti non commerciali, soggetti non residenti privi di un’organizzazione stabile sul territorio nazionale, sono tassati al 20%.

Nel caso in cui il deposito sia effettuato nei confronti di soggetti non residenti e privi di una stabile organizzazione sul territorio italiano l’importo viene prelevato all’atto della corresponsione dei proventi. Se su richiesta del depositante il depositario non residente certifica con un atto redatto in forma autentica che il deposito ha finalità diverse dalla concessione, diretta o meno, di finanziamenti alle imprese residenti, il prelievo non viene eseguito.

In questo caso per finanziamenti si intendono anche le garanzie che il depositario, o un’impresa controllante, abbia prestato a terzi e i depositi in garanzia costituiti presso succursali estere o imprese non residenti ma controllate, controllanti o collegate.

In precedenza veniva esercitato il prelievo aggiuntivo, studiato per rendere meno favorevoli le forme di triangolazione di denaro tese a usufruire di aliquote agevolate rispetto a quella spettante secondo la norma di riferimento, ma l’ampio bacino a cui il disincentivo si rivolgeva finiva per comprendere anche soggetti e operazioni che non avevano finalità elusive.

La nuova tassazione con aliquota del 20% si applicherà anche agli interessi esigibili e ai proventi realizzati, provocando l’aumento delle ritenute e delle imposte sostitutive sui redditi maturati grazie alla partecipazione a fondi comuni di investimento e Sicav (Società di investimento a capitale variabile), facendo il paio con il Dl 225/2010 che dall’1 luglio scorso ha modificato il regime fiscale dei redditi derivanti dalla partecipazione a Oicr (Organismi di investimento collettivo del risparmio) e Sicav italiani e lussemburghesi “storici” e a fondo mobiliari e Sicav di diritto estero, indipendentemente dal fatto che fossero o meno armonizzati.

Oicvm (organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari) e Sicav di diritto italiano sono gravati dalla sostitutiva al 12,5% sul risultato maturato durante la gestione, che si applicava sul delta Nav, ovvero sui proventi periodici e sull’incremento di valore della quota risultante dai prospetti periodici tra la data dell’operazione in oggetto e la data dell’acquisto o sottoscrizione.

La ritenuta resta comunque valida come acconto per i redditi percepiti nel caso di imprese commerciali, ma non riguarda la gestione di patrimoni individuali, fondi pensionistici, fondi comuni mobiliari e immobiliari, soggetti esteri residenti in uno dei Paesi white list che danno lo scambio di informazioni.

Se la differenza tra il valore inserito nel prospetto alla data di cessione o rimborso e quello alla data di acquisto o sottoscrizione è negativa, la perdita diventa una minusvalenza e può così diventare oggetto di certificazione da parte della Sgr o della banca collocatrice o può essere messa da parte e sfruttata come compensazione per le plusvalenze future nell’arco dei successivi quattro anni.

Se i proventi derivano da fondi non armonizzati ma soggetti a vigilanza nella UE e negli stati See che danno lo scambio di informazioni subiranno la ritenuta del 12,5%, valutato come acconto nei confronti di imprese commerciali e di imposta nei confronti delle altre categorie.

L’aliquota al 20%

La manovra estiva quindi, a partire dal prossimo anno, aumenterà l’aliquota facendola salire dal 12,5 al 20%, ma al fine di non penalizzare i fondi che effettuano investimenti in titoli di Stato ed equiparati (che usufruiscono ancora dell’aliquota al 12,5%) ai redditi di capitale, il legislatore ha deciso di scorporare i fondi riferibili a titoli di Stato ed equipararli ai titoli di Stati esteri white list.

Anche il capital gain rientra nell’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota al 20%, ciò riguardo alle plusvalenze ottenute dalla cessione e dal rimborso di quote o azioni dei fondi italiani ed esteri.

Le minusvalenze realizzate prima del 31 dicembre 2011 (anche nel capital gain la norma entrerà in vigore ad anno nuovo) saranno utilizzabili solo nella misura del 62,5%, quelle realizzate a partire dall’1 gennaio 2012 invece saranno riconosciute per il loro intero ammontare.

Anche per quanto riguarda i redditi diversi l’aliquota dell’imposta sostitutiva sarà al 20%, e sarà applicata alle plusvalenze e alle minusvalenze realizzate dal primo giorno del 2012, per i titoli e gli strumenti finanziari presenti nella dichiarazione dei redditi o in regime amministrato, e per le somme derivanti da attività finanziarie detenute nel regime del “risparmio gestito”.

Secondo l’art. 2, comma 19 del Dl 138 del 2011 l’ammontare realizzato, sia in regime fiscale dichiarativo che amministrato o gestito, è rilevante nella misura del 62,5% se derivante da obbligazioni e altri titoli quali quelli di debito pubblico, buoni fruttiferi postali, altre obbligazioni e titoli similari emessi da amministrazioni statali, Regioni, Provincie, Comuni e enti pubblici nati solo per l’adempimento di funzioni statali o per l’esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio, ad esclusione delle obbligazioni emesse dalle Autorità portuali, elencati nell’art. 31 del Dpr 601 del 1973; titoli equiparati ai precedenti; obbligazioni emesse da Stati inclusi nella lista contenuta nel decreto emanato ai sensi dell’art. 168-bis del Tuir.

Ricapitolando, la nuova aliquota al 20% che andrà a sostituire le due aliquote al 12,5 e al 27% a partire dall’1 gennaio 2012 si applicherà agli interessi, ai premi e a tutti gli introiti elencati nell’art. 44 del Tuir, ai redditi diversi, e verrà applicata nel momento in cui avviene la cessione a titolo oneroso di partecipazioni, titoli e diritti, o ancora nel momento in cui avviene la liquidazione del corrispettivo della cessione.

Se nei periodi di imposta precedenti alla cessione il cliente ha percepito redditi o valori come anticipo, sarà necessario tenerne conto in sede di determinazione del corrispettivo. La tassazione quindi avverrà non nell’anno in cui vengono percepiti ma in quello in cui la transazione è avvenuta. Se il contribuente non ha percepito tutto il corrispettivo attraverso il trasferimento in un dato periodo d’imposta, il calcolo della plusvalenza, o della minusvalenza dovrà valutare il costo affrontato al momento dell’acquisto di partecipazioni, titoli e diritti ceduti in maniera proporzionale rispetto alle somme percepite durante il periodo di imposta.

Secondo l’art. 2, comma 10, dividendi e redditi assimilati subiscono la nuova aliquota solo se percepiti dopo l’1 gennaio 2012, indipendentemente dalla data di deliberazione del dividendo vale dunque quella di accredito al beneficiario. Lo stesso articolo sottolinea al comma 11 che per le obbligazioni disciplinate dal Dlgs 239/1996, ovvero società per azioni, banche, emittenti non residenti in genere, l’aliquota al 20% si applica a interessi e altri premi maturati dall’1 gennaio 2012.

Aliquota al 12,5% e casi particolari

Per quanto riguarda i redditi derivanti da contratti assicurativi a contenuto finanziario, se il riscatto avviene dopo il 31 dicembre 2011 vale ancora l’aliquota al 12,5%. In caso di gestioni individuali di portafoglio (previste dall’art. 7 del Dlgs 461/1997) l’aliquota al 20% si applica solo sui risultati realizzati dall’1 gennaio prossimo.

Le minusvalenze realizzate fino a fine anno, sia in regime dichiarativo che amministrativo o gestito, vengono dedotte dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi realizzati successivamente, per il 62,5% dell’ammontare, e possono essere riportate fino al quarto anno successivo a quello in cui vengono realizzate. Il legislatore ha così evitato che le minusvalenze realizzate quando l’imposta era con aliquota al 12,5% possano essere dedotte integralmente dalle plusvalenze future, tassate al 20%.

Anche per Oicr nazionali e Oicvm comunitari o di Paesi See white list con l’anno nuovo arriva la nuova aliquota, ma poiché un passaggio tanto repentino estende la tassazione al 20% anche a incrementi o decrementi di valore maturati fino al 31 dicembre, il legislatore ha dato la possibilità al contribuente di conservare la vecchia aliquota fino al 31 marzo 2012, beneficiandone per gli incrementi della quota di valore fino al termine del 2011.

Prevista anche la possibilità che plusvalenze e minusvalenze di titoli e di strumenti finanziari possano usufruire dell’imposta sostitutiva al 12,5% se la scelta riguarda tutti i titoli e gli strumenti che il contribuente detiene. Ciò riguarderà ad anno nuovo quote, titoli, diritti, valute estere, metalli preziosi (sia grezzi che coniati in monete), strumenti finanziari, rapporti e crediti al posto del costo o valore d’acquisto, o del valore stabilito nel rispetto del Dlgs 461/1997, art. 14.

Per fare ciò il contribuente deve scegliere contestualmente per la determinazione di plusvalenze, minusvalenze e proventi derivanti dalla partecipazione, a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari definiti dall’art. 73, comma 5-quinquies del Tuir; a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, definiti dalla legge 77/1983 (art. 10-ter, comma 1).

Fatto ciò è necessario, se dovuto in base agli artt. 5 e 6 del Dlgs 461/1997 per i regimi dichiarativo e amministrativo, versare l’imposta sostitutiva. In caso di regime dichiarativo l’opzione di riallineamento facoltativo ai valori di fine anno 2011 deve essere esercitata al momento della dichiarazione dei redditi annuale, con l’obbligo di versare la sostitutiva insieme alle tasse sui redditi. In caso di regime amministrativo l’opzione deve essere effettuata entro il 31 marzo 2012.

È anche possibile affrancare solo i proventi derivanti dalla partecipazione a organismi, in tal caso il contribuente deve esercitare l’opzione ancora una volta entro il 31 marzo 2012, e comunicarla ai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi, del riacquisto e della rinegoziazione di quote e azioni. Saranno questi a provvedere al pagamento della sostitutiva entro il 16 maggio successivo. Minusvalenze e perdite collegate all’esercizio delle opzioni di affrancamento possono poi compensare le plusvalenze o altri redditi diversi nella misura del 62,5% dell’ammontare complessivo fino alla fine del 2012.

La cessione di partecipazioni

Un ultimo approfondimento sulla manovra finanziaria estiva e in particolare sul prelievo operato sulle rendite finanziarie riguarda la duplice modalità con cui i contribuenti possono modificare il peso fiscale della cessione di partecipazioni. Se il Dl 70/2011 ha consentito la rideterminazione del costo fiscale di partecipazioni qualificate e non qualificate in società non quotate attraverso il pagamento dell’imposta sostitutiva con aliquota al 2 o 4% da calcolarsi sull’intero ammontare della quota, la manovra (Dl 138/2011) permette di affrancare il valore delle quote di partecipazione non qualificate così da rendere ininfluente il plusvalore realizzato fino alla fine del 2011, che rientra nella vecchia imposta sostitutiva al 12,5% e non al 20%, da calcolarsi invece in caso di cessione effettuata a partire dall’1 gennaio 2012.

Entrambe le norme possono applicarsi in parallelo: nel caso in cui il contribuente abbia intenzione di cedere le partecipazioni a 2012 iniziato usufruisce di una rivalutazione prevista dal decreto sviluppo, grazie all’incremento del costo della partecipazione fiscalmente riconosciuto, riducendo o azzerando la plusvalenza eventualmente realizzata attraverso la cessione dei titoli.

Quindi conviene al contribuente usufruire della rivalutazione se il peso della sostitutiva calcolata sull’intera quota è inferiore al carico fiscale calcolato sulla sola plusvalenza.

Optando per l’affrancamento resta invariata l’imposta sostitutiva al 12,5%, ma la plusvalenza non viene alterata. La valutazione sulla norma più vantaggiosa da applicare non deve tralasciare che la rivalutazione si basa sul valore definito il 1° luglio 2011, mentre l’affrancamento agisce sulla quotazione alla data del 31 dicembre 2011.