Ecobonus e Sisma Bonus: cessione del credito

di Noemi Ricci

Pubblicato 13 Giugno 2017
Aggiornato 14 Giugno 2017 11:11

Le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate per la cessione del credito, anche da parte degli incapienti, risultante dal Sisma Bonus e dall'Ecobonus.

Con i Provvedimenti nn. 108572/2017 e 108577/2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito istruzioni in merito alle modalità di cessione del credito derivante dalla detrazione ottenuta con i cosiddetti Sisma Bonus ed Ecobonus, ovvero per:

  • l’attuazione di interventi di adozione di misure antisismiche e per l’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica effettuate sulle parti comuni di edifici dalle quali derivi una riduzione del rischio sismico, ai sensi dell’articolo 16, comma 1-quinquies, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, come modificato dall’articolo 1, comma 2, lettera c), n. 3, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
  • la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso e quelli di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva ai sensi dell’articolo 14, comma 2-sexies dello stesso decreto.

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Chi può cedere il credito

Tra le novità la possibilità anche per i cosiddetti incapienti – coloro che hanno entrate inferiori agli 8mila euro annuali – di godere delle agevolazioni fiscali, come richiesto con forza dall’ANCE. Fondamentalmente viene concesso agli incapienti di cedere il credito maturato per ottenere uno sconto sul costo dei lavori, piuttosto che sulle tasse (che gli incapienti non devono pagare). Ovvero il credito può essere ceduto da tutti:

  • i condòmini, anche non tenuti al versamento dell’imposta sul reddito, a condizione che siano teoricamente beneficiari della detrazione d’imposta prevista per gli interventi di cui all’articolo 14, comma 2-quater, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63;
  • i cessionari del credito i quali a loro volta possono effettuare ulteriori cessioni.

Il credito d’imposta può essere ceduto in favore:

  • dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi di cui all’articolo 14 comma 2-quater del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63;
  • di altri soggetti privati quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti.

E’ invece esclusa la cessione del credito in favore di istituti di credito e intermediari finanziari nonché delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.

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Utilizzo del credito

Nei provvedimenti l’Agenzia chiarisce che:

  • il condòmino può cedere l’intera detrazione calcolata o sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile;
  • il cessionario può cedere, in tutto o in parte, il credito d’imposta acquisito solo dopo che tale credito è divenuto disponibile;
  • il credito d’imposta diventa disponibile dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa;
  • il credito ceduto ai fornitori si considera disponibile dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il fornitore ha emesso fattura comprensiva del relativo importo;
  • il credito d’imposta attribuito al cessionario, che non sia oggetto di successiva cessione, è ripartito in cinque quote annuali di pari importo, utilizzabili in compensazione, senza i limiti previsti dall’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

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