Sismabonus su immobili produttivi in affitto

di Barbara Weisz

14 Marzo 2018 13:00

Sismabonus per lavori su immobili produttivi destinati a locazione: l'Agenzia delle Entrate, su specifico interpello, conferma la fruibilità della detrazione ai soggetti IRES.

Possono utilizzare il Sismabonus anche le imprese che effettuano interventi su immobili destinati alla locazione. La norma non lo vieta e dunque va applicata in senso ampio perché «intende favorire la messa in sicurezza degli edifici per garantire l’integrità delle persone prima ancora che del patrimonio».

La precisazione arriva dall’Agenzia delle Entrate, in risposta a specifico interpello, con risoluzione 22/2018.

Fra l’altro, dal 2017 sono stati eliminati i paletti che non consentivano questa possibilità, con l’estensione del sisma bonus a tutti gli immobili residenziali (prima dovevano essere adibiti a prima casa), oltre che a quelli produttivi.

Il Sismabonus, lo ricordiamo, è una detrazione al 50% fino a un tetto di spesa di 96mila euro per unità immobiliare. Può salire al 70 o all’80% se l’intervento determina una riduzione del rischio sismico rispettivamente di una o due classi.

La norma consente l’utilizzo dell’agevolazione anche ai soggetti IRES, quindi alle imprese.

Nel caso specifico di interpello, una società chiedeva al Fisco se era possibile applicare il bonus a interventi su immobili destinati alla locazione abitativa a commerciale, senza utilizzo diretto ai fini produttivi.

=> Sisma Bonus, guida ai casi particolari

Le unità immobiliari agevolabili, spiega l’Agenzia delle Entrate, sono individuate con un duplice criterio:

  • la localizzazione territoriale in zone sismiche ad alta pericolosità,
  • il tipo di utilizzo.

Per quanto riguarda il profilo territoriale, devono essere ubicate nelle zone sismiche individuate dai codici 1, 2 e 3 nell’allegato A dell’ordinanza del presidente del consiglio dei ministri 3274/2003.

Il tipo di utilizzo, invece, deve essere quello di abitazione principale, fini residenziali anche diversi dall’abitazione principale, attività produttive (in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali).

In conclusione, non c’è alcun vincolo di natura oggettiva o soggettiva al riconoscimento del beneficio nel caso esaminato, la ratio della norma è come detto quella di stimolare la messa in sicurezza degli edifici, e quindi il sismabonus si può utilizzare nel caso esaminato.