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Call Center: istruzioni dal Ministero del Lavoro

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 5 Aprile 2013
Aggiornato 22 Ottobre 2014 13:52

Chiarimenti dal Ministero del Lavoro sui contratti a progetto nei Call Center, i nuovi requisiti per attività outbound, contrattazione collettiva, corrispettivi minimi e delocalizzazione delle attività.

Nuove indicazioni per la verifica della legittimità dei contratti a progetto stipulati dai Call Center: nella circolare n. 14 il il Ministero del Lavoro fa riferimento anche alle nuove norme sulla “delocalizzazione” delle attività e sui nuovi requisiti necessari perché la collaborazione coordinata e continuativa sia applicabile.

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Applicabilità lavoro a progetto

Prima di tutto il Ministero ricorda che per attività outbound si intendono quelle «nell’ambito delle quali il compito assegnato al collaboratore è quello di rendersi attivo nel contattare, per un arco di tempo predeterminato, l’utenza di un prodotto o servizio riconducibile ad un singolo committente: è necessaria l’autonomia che caratterizzi la prestazione».

La circolare precisa inoltre i casi di deroga alla sussistenza dei requisiti di cui all’art. 61, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003.

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In generale, per valutare la legittimità del contratto a progetto in caso di “attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call-center outbound” (art. 61, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003), si dovrà verificare che esistano «postazioni di lavoro attrezzate con appositi dispositivi che consentano al collaboratore di autodeterminare il ritmo di lavoro». In pratica, il lavoratore deve determinare autonomamente i giorni in cui lavorare, gli intervalli giornalieri di lavoro e le eventuali interruzioni.

Pertanto il datore di lavoro, in questo caso, non può imporre la presenza del lavoratore, né chiedere giustificazione delle eventuali assenze.

CCNL e compensi

Per quanto concerne i corrispettivi minimi, il Ministero ricorda che il datore di lavoro non può stabile un compenso inferiore a quello definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento. In caso contrario si configura la violazione di una norma inderogabile della natura “autorizzatoria” della collaborazione coordinata e continuativa, prescindendo quindi dal requisito della predisposizione di un progetto specifico.

La violazione comporta la conversione automatica dee contratto di co.co.pro. in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

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Delocalizzazione attività

Le disposizioni volte a contrastare il fenomeno della delocalizzazione dei Call Center nei Paesi comunitari ed extracomunitari (l’art. 24 bis del D.L. n. 83/2012 conv. da L. n. 134/2012) si rivolgono alle attività svolte da Call Center con almeno venti dipendenti e alle aziende che svolgono in via assolutamente prevalente attività di Call Center.

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Le norme vigenti prevedono che «qualora un’azienda decida di spostare l’attività di Call Center fuori dal territorio nazionale deve darne comunicazione, almeno 120 giorni prima del trasferimento, al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali indicando i lavoratori coinvolti». Inoltre deve darne comunicazione al Garante Privacy, indicando le misure adottate per il rispetto della legislazione nazionale (protezione dati personali di cui al d.lgs. n. 196/2003 e  Registro Opposizioni). «Analoga informativa deve essere fornita dalle aziende che già oggi operano in Paesi esteri».

Nella circolare del Ministero si precisa che tali obblighi di comunicazione «non ricorrano nel caso in cui, nel corso di svolgimento di uno specifico appalto, l’azienda delocalizzi senza generare esuberi o un minor impiego del personale sino a quel momento impegnato su tale commessa».

Per approfondimenti consulta la circolare n.14 del Ministero del Lavoro