Apprendistato senza limiti di età

di Francesca Vinciarelli

26 Luglio 2016 10:50

Apprendistato professionalizzante per disoccupati di oltre 29 anni con indennità di disoccupazione a sostegno al reddito NASpI, ASDI, DIS COLL o mobilità.

Per il 2016 viene concessa ai datori di lavoro la possibilità di assumere con contratto di apprendistato professionalizzante senza limiti di età, purché il lavoratore risulti disoccupato, ovvero over 29 beneficiario di indennità di mobilità o trattamento di disoccupazione, quali NASpI, ASDI, DIS COLL e abbiano stipulato il relativo patto di servizio personalizzato PSP.

Lo spirito della misura stabilita dalla norma in deroga alla qualificazione tipica del contratto di apprendistato (un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, o determinato per gli stagionali, riservato ai giovani lavoratori con età compresa dai 15 ai 29 anni) è quello di fare in modo che il lavoratore disoccupato apprenda un nuovo mestiere, o professione, che gli permetta di riqualificarsi e trovare nuova occupazione.

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L’apprendistato professionalizzante è, in generale, riservato a chi possiede una qualifica professionale e può essere stipulato a partire dai 17 anni o, da ora, a soggetti che percepiscono indennità a sostegno del reddito, disoccupazione o mobilità.

Per questo tipo di assunzioni, il datore di lavoro può inoltre fruire degli sgravi fiscali previsti dalla normativa vigente:

  • sgravi contributivi: la contribuzione a carico di chi assume pari al 10% per le imprese con più di 9 dipendenti e pari a zero per le aziende con organico inferiore a 9 unità, fino al 31 dicembre 2016. Si pagano poi l’1,5% dei contributi per il primo anno e 3% per il secondo anno. Non è invece possibile fruire del beneficio di 12 mesi per chi trasforma il contratto da apprendistato a tempo indeterminato;
  • il costo del personale è deducibile dalla base IRAP;
  • tali lavoratori sono esclusi dalla base di calcolo per l’applicazione delle disposizioni che richiedono limiti numerici;
  • possibilità di un sottoinquadramento (fino a due livelli) del dipendente durante il periodo formativo;
  • possibilità di recesso anticipato dal contratto per entrambe le parti, in deroga alla norma contenuta nell’art. 42, comma 4, sostituendo in caso il preavviso con la relativa indennità contrattuale, oppure, facendo proseguire l’attività lavorativa, per tutto il preavviso con retribuzione e contribuzione uguali a quelle previste dall’apprendistato.

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