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Pensione inabilità e requisito reddituale

di Noemi Ricci

Pubblicato 28 Luglio 2016
Aggiornato 14 Febbraio 2017 09:25

I chiarimenti della Corte di Cassazione in tema di requisiti reddituali per le pensioni di inabilità prima e dopo l'entrata in vigore del DL n. 78/2013.

Con l’ordinanza n. 1497/2016 la Corte di Cassazione ha fornito precisazioni in tema di requisito reddituale per l’accesso alle pensioni di inabilità. In particolare viene chiarito che per la verifica del requisito reddituale prescritto ai fini della pensione di inabilità, la disciplina previgente l’entrata in vigore del DL n. 78/2013, teneva conto del reddito personale dell’invalido e anche di quello eventuale del coniuge. Nel caso in esame, quindi, la Corte ha negato il beneficio poiché l’importo di tali redditi, complessivamente considerati, superava il limite previsto.

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Nel caso analizzato dalla Corte il soggetto era affetto da un quadro morboso invalidante nella misura del 100% a decorrere dal luglio 2010, data alla quale non ricorreva il requisito reddituale poiché nel periodo antecedente all’entrata in vigore del Decreto Legge n. 76 del 28 giugno 2013, occorreva tener conto non solo del reddito personale dell’interessato ma anche di quello del coniuge. Nel momento in cui entrava in vigore il DL n. 78/2013, che ha disposto che ad assumere rilievo è solamente il reddito personale dell’invalido, il soggetto aveva già compiuto 65 anni e dunque non poteva comunque accedere alla prestazione invocata.

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Ricordiamo in proposito che la pensione di inabilità è prevista dalla legge e spetta agli invalidi civili nei confronti dei quali si stata accertata una totale inabilità al lavoro e che si trovino in stato di bisogno economico, da verificarsi sulla base di limiti di reddito personale fissati annualmente. Diverso è invece l’assegno mensile, previsto per gli invalidi civili nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74%. In entrambi i casi l’età dell’invalido deve essere compresa tra i 18 e i 65 anni, oltre il sessantacinquesimo anno di età non si parla più di pensione di inabilità ma di assegno sociale.

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Riassumendo i requisiti necessari per ottenere la pensione di inabilità sono:

  • il riconoscimento di una inabilità lavorativa totale e permanente (100%);
  • un’età compresa fra i 18 e i 65 anni;
  • essere cittadino italiano o cittadino UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
  • disporre di un reddito annuo personale non superiore ai limiti fissati per legge.

L’importo della pensione di inabilità previsto per l’anno 2016 è di euro 279,47, pagati per 13 mensilità. La pensione di inabilità non è soggetta a IRPEF.

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