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Mutui prima casa: sospensione rate per 18 mesi

di Barbara Weisz

Pubblicato 19 Aprile 2013
Aggiornato 24 Luglio 2014 06:04

Dal 27 aprile scatta la nuova moratoria sui mutui delle famiglie: sospensione delle rate per 18 mesi con interessi bloccati e senza oneri né garanzie, ma con severi requisiti di accesso: ecco il Regolamento del Fondo di solidarietà per i mutui.

Dal 27 aprile sarà di nuovo attiva la sospensione delle rate dei mutui prima casa per 18 mesi, purché si abbiano determinati requisiti: da quel momento saranno disponibili i moduli per fare domanda sui siti del Ministero dell’Economia e della Consap.

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Torna quindi operativo il Fondo di Solidarietà per i mutui, con le modifiche apportate dal decreto ministeriale dell’Economia 37/2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Grazie al sostegno del Fondo, è possibile sospendere il mutuo per l’abitazione principale senza interessi maturati nel corso della sospensione. La sospensione del mutuo non comporta altri oneri finanziari (commissioni, spese istruttorie e via dicendo), non sono necessarie garanzie aggiuntive.

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Si può chiedere anche per i mutui che hanno già fruito di altre misure di sospensione, purché non determinino complessivamente una sospensione dell’ammortamento superiore a 18 mesi.

Requisiti

Per aver diritto alla sospensione, il titolare o cointestatario del mutuo deve essere disoccupato e, nei tre anni precedenti alla richiesta di sospensione, deve essersi verificato uno dei seguenti eventi (successivi alla data di stipula del mutuo):

  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato (con le seguenti eccezioni: risoluzione consensuale, risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione);
  • Cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’art. 409, numero 3 del codice civile (con le seguenti eccezioni: risoluzione consensuale, recesso datoriale per giusta causa, recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione);
  • decesso di un cointestatario o riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell‘art. 3, comma 3, della legge 104/1992, ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%.

L’agevolazione è limitata ai mutui non superiori a 250mila euro, in ammortamento da almeno un anno, e il cui titolare abbia un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30mila euro.

Esclusioni

La sospensione non può essere richiesta per i mutui con le seguenti caratteristiche:

  • Ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda.
  • Mutui per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell’atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato.
  • Fruizione di agevolazioni pubbliche.
  • Assicurazione a copertura del rischio degli eventi di cui sopra, che garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.