Per un dipendente di un ente locale, che compirà 67 anni il prossimo gennaio, è preclusa la permanenza in servizio fino al compimento dei 71 anni di età, opzione riservata ai lavoratori che hanno contribuzione successiva al 1° gennaio 1996, ovvero che andranno in pensione con il sistema contributivo? E’ possibile restare in servizio fino a 71 anni per incrementare il valore dell’ultimo periodo assicurativo e raggiungere l’importo di pensione minima?
La possibilità di chiedere la permanenza in servizio per il dipendente pubblico è limitata a un unico caso: quello in cui al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia, che dopo le disposizioni introdotte dall’ultima legge di Bilancio coincide con il limite ordinamentale, il lavoratore non abbia maturato un diritto a pensione.
La pensione di vecchiaia oltre a requisito anagrafico, richiede anche di aver versato 20 anni di contributi. Di conseguenza, se il lavoratore della PA, nel momento in cui compie 67 anni non ha ancora maturato il requisito contributivo minimo, può chiedere di restare in servizio fino a quando non avrà raggiunto i 20 anni di servizio. In caso contrario viene obbligatoriamente collocato a riposo.
La distinzione tra coloro che hanno la pensione calcolata con il sistema retributivo o misto e i “contributivi puri” (ossia coloro che hanno iniziato a versare contributi dal primo gennaio 1996, risiede nel fatto che questi ultimi – oltre a 20 anni di contributi – devono anche aver maturato una pensione pari almeno all’assegno sociale. Di conseguenza, in base alla sopra esposta regola (che ammette la permanenza in servizio se non è stata maturata la pensione di vecchiaia), questi lavoratori hanno diritto a restare al lavoro anche se hanno 20 anni di contributi nel caso in cui però non abbiano anche raggiunto l’importo soglia previsto.
Queste disposizioni sono dettagliate nella Circolare INPS 2/2015, che fornisce anche un ulteriore elemento: per valutare la sussistenza del requisito contributivo minimo per il diritto a pensione e, quindi la possibilità della risoluzione del rapporto di lavoro, dovranno essere considerati il rapporto di lavoro in essere con l’amministrazione e gli eventuali precedenti rapporti di lavoro, a cui corrispondano contributi versati presso le diverse gestioni previdenziali. In questo caso, il dipendente può totalizzare o cumulare i contributi per raggiungere il diritto a pensione.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz