Bonus Legge 335 fino all’età pensionabile

Risposta di Noemi Ricci

1 Agosto 2025 09:28

Elvio chiede:

Perché ancora si continua a dire (compresa l’INPS) che il bonus si calcola fino all’età di 60 anni se la Legge all’art. 2 comma 12 recita “la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all’atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo” , quindi oggi 67 anni? Anche nella Legge Fornero questa frase non è stata cambiata.

La Legge 335 riguarda la pensione di inabilità per i lavoratori iscritti alle gestioni esclusive dell’AGO (dipendenti pubblici), che cessano dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio. In questi casi, la norma stabilisce che la pensione sia calcolata come se spettasse al momento del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età. Tuttavia, lo stesso comma introduce dei limiti precisi:

  • l’anzianità contributiva virtuale non può superare i 40 anni complessivi;
  • l’importo della pensione non può superare l’80% della base pensionabile;
  • il calcolo è riferito a un’età convenzionale di 60 anni, come previsto dalla prassi applicativa.

Interpretazione applicata dall’INPS

In base alle istruzioni operative INPS e alla circolare INPDAP n. 57/1997, la previsione normativa è stata interpretata in senso restrittivo: l’età di riferimento per il calcolo dell’anzianità convenzionale è fissata a 60 anni, anche se l’età pensionabile ordinaria oggi è pari a 67 anni.

Di conseguenza, l’interessato ha diritto a un incremento figurativo dell’anzianità contributiva solo per il periodo compreso tra la data di cessazione dal servizio e il compimento del 60° anno di età, nel rispetto del tetto massimo di 40 anni di contributi complessivi. Non si applica quindi la logica del coefficiente di trasformazione contributivo previsto per la pensione anticipata nel sistema contributivo puro (art. 1, comma 12, della stessa legge).

Riassumendo: il calcolo della pensione di inabilità per i dipendenti pubblici non viene effettuato fino ai 67 anni ma solo fino ai 60, in coerenza con quanto stabilito dalle circolari interpretative e dalla prassi amministrativa dell’INPS. Pur essendo formulata in termini generici, la norma del 1995 è stata applicata in modo costante secondo i limiti sopra indicati, mai modificati in relazione all’evoluzione dell’età pensionabile di vecchiaia.

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