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Incarichi pubblici ai pensionati della PA: i casi ammessi

di Barbara Weisz

1 Luglio 2025 07:21

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Divieto di affidare consulenze ai dipendenti pubblici in pensione: gli incarichi di collaborazione non citati dalla norma primaria sono ammissibili.

Il divieto di conferire incarichi pubblici di consulenza o dirigenza ai lavoratori in pensione è tassativo ma non impedisce alle amministrazioni di rivolgersi al personale in quiescenza per altre tipologie di collaborazione. Lo ha chiarito una sentenza della Corte dei Conti regionale del Lazio, facendo luce sul perimetro d’applicazione della norma sul divieto di incarichi pubblici a soggetti già collocati in quiescenza.

Incarichi PA vietati al personale in quiescenza

Il divieto è previsto nell’articolo 5 del DL 95/2012, in base alle quali le pubbliche amministrazioni non possono assegnare al personale in quiescenza incarichi di studio, consulenza, dirigenziali o direttivi, organi di governo delle amministrazioni. Il DL 101/2024, con il comma 2 dell’articolo 12 bis, ha però escluso dal divieto gli iscritti ad ordini professionali già in quiescenza al 14 luglio del 2024.

Ci sono comunque delle eccezioni (relative alle giunte degli organi territoriali e alle cariche elettive) alla norma primaria e regole specifiche per il caso degli incarichi gratuiti.

Il parere della Corte dei Conti

La Corte dei Conti si è espressa sulla possibilità o meno di assegnare a un funzionario andato in pensione compiti di affiancamento al personale in servizio rivolti all’assistenza, al supporto e alla formazione operativa.  La magistratura contabile ha fatto presente che la ratio della norma è quella di risparmiare e favorire il ricambio generazionale, interpretazione condivisa da diverse sentenze (Basilicata 38/2018, Lombardia 126/2022, Liguria 60/2022 e 66/2023, Lazio 88/2023 e 133/2023).

Il divieto va circoscritto ai casi esplicitamente previsti, quindi agli incarichi di studio, di consulenza, direttivi e dirigenziali. Non può invece essere esteso “ad attività di mera condivisione”, come la “formazione operativa e il primo affiancamento del personale neo assunto”.

Incarichi ammissibili per i pensionati in quiescenza

In altri termini, la tassatività delle fattispecie vietate dal legislatore fa sì che le attività consentite per gli incarichi si ricavino “al contrario”. Quindi, tutte le mansioni non vietate esplicitamente vanno considerate legittime.

La regola da seguire è la seguente: le amministrazioni devono verificare se gli incarichi da conferire siano o meno ricompresi nel divieto normativo, non solo astrattamente ma concretamente. Di conseguenza, non devono rientrare nell’elencazione tassativa della norma, e nemmeno comportare o meno lo svolgimento effettivo di funzioni riconducibili alle fattispecie normativamente vietate. Oltre al fatto che non devono configurarsi in contrasto con altre disposizioni limitative.

Nel rispetto di queste regole, resta possibile conferire incarichi a personale in quiescenza.