Con la Riforma del Lavoro promossa dal Ministro Elsa Fornero cambia la normativa sui congedi parentali concessi alle madri e ai padri lavoratori dipendenti, che entra ufficialmente in vigore con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale n. 37 del 13 febbraio scorso.
Le novità sono numerose soprattutto per i lavoratori padri, che potranno usufruire sia del congedo parentale obbligatorio sia facoltativo entro il quinto mese di vita dei figli nati a partire dal 1 gennaio 2013.
Per quanto riguarda il congedo obbligatorio, introdotto in via sperimentale dal Governo Monti, è riconosciuto al padre per un giorno anche durante il congedo di maternità fruibile dalla madre. Si tratta quindi di un’agevolazione in più. Una nota diffusa dal Dipartimento della Funzione Pubblica chiarisce, inoltre, che la nuova disciplina non si applica per il momento ai rapporti di lavoro delle PA.
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Il congedo facoltativo, invece, può essere richiesto dal padre per uno o due giorni, anche continuativi, solo se la madre lavoratrice decide di non usufruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, anticipando quindi il termine finale del congedo parentale.
La retribuzione del padre lavoratore dipendente nei giorni di congedo, a carico dell’INPS, è pari al 100% dello stipendio. Spetta al padre, inoltre, comunicare in forma scritta al datore di lavoro le date scelte per fruire del congedo, con un anticipo non inferiore a quindici giorni. Sarà il datore di lavoro, invece, a comunicare all’INPS le giornate di congedo fruite.
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La richiesta del congedo di paternità facoltativo, infine, deve essere corredata dalla dichiarazione della madre nella quale specifica il numero di giorni non goduti all’interno del congedo di maternità, che saranno equivalenti a quelli concessi al padre.