La Corte di Cassazione non riconosce alcun danno biologico al dirigente “malato” di stress da lavoro a causa di orari impossibili e di troppe ore dedicate all’attività professionale.
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Secondo una recente sentenza, infatti, se i lavoratori (dirigenti compresi) svolgono un surplus di lavoro volontariamente non hanno diritto ad alcun risarcimento in caso di danni alla salute, poiché è sempre valida la facoltà di astenersi nel caso in cui queste mansioni possano compromettere il benessere fisico e psichico.
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Questo diritto può essere esercitato soprattutto da chi occupa una posizione dirigenziale, considerando che può disporre in piena autonomia delle proprie mansioni e del proprio tempo.
La Suprema Corte, pertanto, ha respinto la richiesta di ricorso del dirigente che si appellava all’ex art. 2087 del Codice Civile.
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«Si resta fuori dall’ambito applicativo dell’art. 2087 cod. civ. – che riguarda una responsabilità contrattuale ancorata a criteri probabilistici e non solo possibilistici – nell’ipotesi in cui si riscontri un logoramento dell’organismo del dipendente esposto volontariamente ad un lavoro impegnativo per un lasso di tempo più o meno lungo».