È illegittimo il licenziamento di un dipendente che si rende irreperibile durante il periodo di ferie, un diritto innegabile del lavoratore e sottolineato anche da una recente sentenza della Cassazione. Secondo la Suprema Corte, infatti, non può essere licenziato per “assenza ingiustificata” chi non risponde alle comunicazioni inviate dall’azienda durante le ferie evitando di presentarsi in ufficio nonostante i richiami.
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Una sentenza (n. 27057 del 3 dicembre 2013) che mette nero su bianco uno dei diritti fondamentali dei lavoratori sancito dalla stessa Costituzione e valido nonostante l’esigenza di “reperibilità” riportata nel contratto collettivo nazionale. Se è vero che il dipendente ha l’obbligo di comunicare eventuali cambi di residenza, è anche vero che questa imposizione non ha validità nel periodo di ferie “costituzionalmente garantito”.
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Il datore di lavoro ha facoltà di spostare o revocare le ferie solo prima che queste abbiano inizio: «Il lavoratore è infatti libero di scegliere le modalità (e località) di godimento delle ferie che ritenga più utili (salva la diversa questione dell’obbligo di preservare la sua idoneità fisica, Cass. sez.un.n.189282), mentre la reperibilità del lavoratore può essere oggetto di specifico obbligo disciplinato dal contratto individuale o collettivo del lavoratore in servizio ma non già del lavoratore in ferie, salvo specifiche difformi pattuizioni individuali o collettive.»