Licenziamento nullo e adempimenti contributivi

di Teresa Barone

5 Novembre 2014 09:00

Adempimenti contributivi ed eventuali sanzioni per il datore di lavoro dopo il reintegro di un dipendente licenziato illegittimamente.

Quali sono gli adempimenti che spettano al datore di lavoro nel momento in cui un dipendente licenziato viene reintegrato?

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La Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili si è espressa in merito con la sentenza n. 19665 del 18 settembre 2014, chiarendo come il lavoratore reintegrato dopo un licenziamento dichiarato nullo o inefficace dal giudice debba obbligatoriamente ottenere i contributi relativi al periodo precedente al ritorno sul posto di lavoro da parte del titolare dell’azienda, tenuto anche a pagare le sanzioni per l’omissione di contributi.

Fa parte dei diritti del lavoratore, infatti, beneficiare della ricostruzione della sua posizione previdenziale relativa al periodo compreso tra la data del licenziamento e quella del reintegro. Il datore di lavoro, in pratica, deve versare i contributi omessi come se il rapporto professionale non avesse mai subito interruzioni.

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La sentenza illustra due possibili ipotesi specificando come il versamento delle sanzioni dipenda dalle ragioni che rendono illegittimo il licenziamento: «L’illegittimità’ del licenziamento, quale presupposto dell’ordine di reintegrazione, si prestava già ad un duplice inquadramento in ragione del tipo di vizio che inficiava il recesso datoriale: da una parte inefficacia o nullità del licenziamento (quale ad es. il licenziamento discriminatorio); d’altra parte il licenziamento annullabile perché intimato in mancanza di giusta causa o di giustificato motivo. Nella prima ipotesi la sentenza del giudice che dichiarava l’inefficacia o la nullità del licenziamento aveva natura dichiarativa e quindi anche il rapporto contributivo doveva considerarsi come mai interrotto. Invece in caso di licenziamento annullabile perché intimato in mancanza di giusta causa o di giustificato motivo aveva natura costitutiva la pronuncia del giudice che ripristinava ex tunc anche il rapporto previdenziale perché non vi fosse soluzione di continuità.»