Quali sono gli adempimenti che spettano al datore di lavoro nel momento in cui un dipendente licenziato viene reintegrato?
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La Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili si è espressa in merito con la sentenza n. 19665 del 18 settembre 2014, chiarendo come il lavoratore reintegrato dopo un licenziamento dichiarato nullo o inefficace dal giudice debba obbligatoriamente ottenere i contributi relativi al periodo precedente al ritorno sul posto di lavoro da parte del titolare dell’azienda, tenuto anche a pagare le sanzioni per l’omissione di contributi.
Fa parte dei diritti del lavoratore, infatti, beneficiare della ricostruzione della sua posizione previdenziale relativa al periodo compreso tra la data del licenziamento e quella del reintegro. Il datore di lavoro, in pratica, deve versare i contributi omessi come se il rapporto professionale non avesse mai subito interruzioni.
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La sentenza illustra due possibili ipotesi specificando come il versamento delle sanzioni dipenda dalle ragioni che rendono illegittimo il licenziamento: «L’illegittimità’ del licenziamento, quale presupposto dell’ordine di reintegrazione, si prestava già ad un duplice inquadramento in ragione del tipo di vizio che inficiava il recesso datoriale: da una parte inefficacia o nullità del licenziamento (quale ad es. il licenziamento discriminatorio); d’altra parte il licenziamento annullabile perché intimato in mancanza di giusta causa o di giustificato motivo. Nella prima ipotesi la sentenza del giudice che dichiarava l’inefficacia o la nullità del licenziamento aveva natura dichiarativa e quindi anche il rapporto contributivo doveva considerarsi come mai interrotto. Invece in caso di licenziamento annullabile perché intimato in mancanza di giusta causa o di giustificato motivo aveva natura costitutiva la pronuncia del giudice che ripristinava ex tunc anche il rapporto previdenziale perché non vi fosse soluzione di continuità.»