Se un dipendente detiene una quota societaria relativa a un’attività in concorrenza con quella gestita dal suo datore di lavoro il licenziamento è del tutto legittimo.
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Secondo quanto sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 19096/13, a venire meno in questo caso è l’obbligo di fedeltà all’azienda, tanto da consentire al titolare di licenziare il dipendente. Il rapporto di lavoro può essere interrotto anche se l’attività esterna all’azienda avviata dal lavoratore non è ancora funzionante, e il licenziamento è legittimo anche nel caso in cui di dipendente sospenda la sua partecipazione al nuovo progetto.
La Cassazione sottolinea come la condotta del dipendente che diventa protagonista della costituzione di una «società per lo svolgimento della medesima attività economica svolta dal datore di lavoro» possa essere «potenzialmente produttiva di danno per la parte datoriale».
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La sentenza mette in luce alcuni obblighi e doveri fondamentali che i lavoratori sono sempre tenuti a rispettare:
«L’obbligo di fedeltà a carico del lavoratore subordinato va collegato ai principi generali di correttezza e buonafede e pertanto impone al lavoratore di tenere un comportamento leale nei confronti del proprio datore di lavoro, astenendosi da qualsiasi atto idoneo a nuocergli anche potenzialmente per cui, ai fini della violazione dell’obbligo di fedeltà incombente sul lavoratore, è sufficiente la mera preordinazione di una attività contraria agli interessi del datore di lavoro anche solo potenzialmente produttiva di danno.»