Spetta al datore di lavoro concedere le ferie ai dipendenti, che devono obbligatoriamente coordinarsi con lui per scegliere il periodo in cui assentarsi dal lavoro senza compromettere l’organizzazione aziendale.
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Un principio ribadito dalla Corte di Cassazione, che con la sentenza 25159/14 depositata il 26 novembre ha affrontato in caso di una lavoratrice licenziata perché aveva esteso il periodo di ferie oltre il limite concesso dal datore di lavoro: stando alle dichiarazioni della dipendente, la sua richiesta era stata accolta solo in parte da quest’ultimo, che tuttavia non aveva espressamente rigettato la domanda per i giorni di ferie residui.
Nonostante il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano abbia inizialmente dato ragione alla dipendente stabilendone il reintegro, la Suprema Corte ha ribaltato la sentenza sottolineando sia chiarezza della decisione aziendale in merito ai giorni di ferie concessi, sia la “malafede” della lavoratrice che ha agito in modo illegittimo.
L’articolo 2109 del Codice Civile relativo al “Periodo di riposo” afferma che:
«Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana di regola in coincidenza con la domenica. Ha anche diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro.»
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