Se una lavoratrice dipendente non comunica il suo stato di gravidanza al datore di lavoro, in fase di assunzione, non può comunque essere licenziata.
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Lo stabilisce la sentenza 13692/2015 emessa dalla Corte di Cassazione, che si è espressa in merito al licenziamento per giusta causa di una dipendente da parte del suo datore di lavoro, venuto a conoscenza dello stato interessante solo dopo la firma del contratto.
Secondo la sentenza, infatti, le lavoratrici non sono tenute all’obbligo di comunicare il loro eventuale stato di gravidanza, in virtù del principio di parità di trattamento che compare nella stessa Costituzione.
«Il licenziamento intimato alla lavoratrice dall’inizio del periodo di gestazione – si legge nella sentenza – fino al compimento di un anno di età del bambino in violazione dell’art. 2, secondo comma, legge n. 1204 del 1971, è affetto da nullità, a seguito della pronuncia della Corte Cost. n. 61 del 1991, ed è improduttivo di effetti, con la conseguenza che il rapporto deve ritenersi giuridicamente pendente e il datore di lavoro inadempiente va condannato a riammettere la lavoratrice in servizio ed a pagarle tutti i danni derivanti dall’inadempimento, in ragione dal mancato guadagno.»
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