I dirigenti scolastici non possono sospendere i docenti dal servizio o tantomeno dalla retribuzione, imponendo sanzioni disciplinari che non sono contemplate dall’ordinamento scolastico.
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A ribadirlo è il Tribunale di Foggia con una sentenza che accoglie il ricorso di una insegnante della scuola primaria, destinataria di una sanzione disciplinare infitta dal suo dirigente e sospesa per dieci giorni (dal servizio e dalla retribuzione).
«Il Dirigente – si legge nella sentenza – ha agito quale organo periferico della P.A. scolastica, e non può considerarsi datore di lavoro della docente che, invece, è il Ministero con il quale la stessa ha stipulato il rapporto di lavoro” sia, circa la illegittimità della sanzione disciplinare nella parte in cui “per il personale docente, a differenza di quanto disposto per il personale ATA, non è prevista la sanzione della sospensione sino a 10 giorni poiché l’art. 492 del d.lgs. 297/1994 prevede unicamente la sanzione interdittiva minima della sospensione dall’insegnamento fino ad un mese, previsione che radica la competenza dell’ufficio dell’Amministrazione scolastica.»
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Il dirigente, quindi, non ha competenze per quanto riguarda questo tipo di sanzioni che, invece, devono essere gestite dall’Ufficio per i provvedimenti disciplinari costituito presso l’Ufficio scolastico competente per il territorio.