Gli scatti di anzianità nei contratti dei dirigenti

di Rosanna Marchegiani

30 Settembre 2010 08:00

Gli scatti di anzianità sono una voce della retribuzione il cui scopo è quello di premiare la permanenza del dipendente presso una stessa azienda

Gli scatti di anzianità sono una voce della retribuzione il cui scopo è quello di premiare la permanenza del dipendente presso una stessa azienda.

Gli scatti maturano dal momento in cui si instaura il rapporto di lavoro tra azienda e dipendente, fino alla cessazione del rapporto stesso. Gli scatti maturano solamente per le anzianità relative alla stessa azienda. Nei casi di spostamento dei dipendenti tra aziende dello stesso gruppo, i contratti collettivi aziendali possono prevedere un cumulo delle anzianità maturate presso le aziende del gruppo ai fini della maturazione degli scatti.

Gli aumenti periodici di anzianità sono fissati dai vari contratti collettivi nazionali che stabiliscono sia dopo quanti anni matura uno scatto, sia il numero massimo di scatti che possono maturare in un rapporto di lavoro.  L’aumento della retribuzione si ha il mese successivo a quello in cui lo scatto viene maturato.

Vediamo cosa prevedono i principali contratti collettivi dei dirigenti in tema di scatti di anzianità.

Agricoltura: per i dirigenti dell’agricoltura matura uno scatto di anzianità per ogni biennio di servizio. Gli aumenti periodici di anzianità sono stabiliti nel numero di 12.

Consorzi agrari: gli scatti di anzianità competono al compimento di ogni biennio di servizio nella qualifica dirigenziale e fino ad un massimo di 10.

Consorzi di bonifica: il numero complessivo di aumenti periodici non può superare gli 8. I primi quattro aumenti hanno periodicità annuale e i successivi quattro biennale.

Zootecnia: il dirigente ha diritto ad uno scatto per ogni biennio di effettivo servizio fino ad un massimo di 10 aumenti periodici.

Centri di elaborazione dati: gli scatti maturano al compimento di ciascun biennio d’anzianità nella qualifica, con un massimo di 12 scatti.

Molti contratti collettivi relativi ai dirigenti hanno soppresso l’istituto degli scatti di anzianità. Essi sono:

  • alberghi: gli scatti non spettano ai dirigenti assunti o nominati a partire dal 31 dicembre 1999;
  • catene alberghiere: gli scatti di anzianità non spettano ai dirigenti assunti o nominati dopo il 1° novembre 1999;
  • autotrasporti: l’istituto degli scatti di anzianità è stato abrogato a partire dal 1° gennaio 2000;
  • agenzie marittime ed aeree: gli scatti di anzianità competono solamente ai dirigenti assunti o nominati prima del 1° ottobre 1999;
  • cooperative: gli scatti sono stati abrogati a partire dalla data del 22 luglio 2008;
  • Pmi: con decorrenza dal 21 dicembre 2004 viene abrogato l’aumento periodico di anzianità;
  • terziario, distribuzione e servizi: l’istituto degli scatti di anzianità è stato abolito a partire dal 1° luglio 2004;
  • aziende produttrici di beni e servizi: l’istituto è stato abrogato a far data dal 24 novembre 2004.