Sono una terapista occupazionale: se durante il periodo di prova dovessi avere minacce di aborto e rimanere a riposo, rischio il licenziamento? Quale CCNL mi viene applicato?
Il tema del licenziamento della lavoratrice in gravidanza durante il periodo di prova è controverso, perché si tratta di armonizzare due diverse disposizioni legislative.
Se è vero che la lavoratrice in stato di gravidanza non è licenziabile fino al primo anno di età del bambino, è anche vero che il codice civile (e i contratti di lavoro) consentono al datore di lavoro il licenziamento per mancato superamento del periodo di prova senza necessità di addurre motivazione. Quindi, non c'è bisogno di giustificato motivo o giusta causa.
Dunque, se il licenziamento avviene per mancato superamento del periodo di prova, è legittimo.
Se invece il datore di lavoro approfitta del periodo di prova per discriminare la lavoratrice in gravidanza, licenziandola senza motivazione, il licenziamento è impugnabile in quanto discriminatorio. Lo prevede esplicitamente l'articolo 54 del dlgs 151/2001, che vieta il licenziamento della lavoratrice in maternità dall'inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
La legge specifica quali sono i casi in cui il divieto di licenziamento non si applica: giusta causa, cessazione attività aziendale, scadenza del termine contrattuale, oppure esito negativo della prova. In questo caso, però, "resta fermo il divieto di discriminazione di cui all'articolo 4 della legge 125/ 1991".
Come vede, il rischio di perdere il lavoro sussiste, tuttavia un legale potrebbe consigliarla in relazione alla possibilità di ricorso.
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