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Etichettatura energetica: il nuovo regolamento

di Noemi Ricci

Pubblicato 27 Luglio 2012
Aggiornato 13 Ottobre 2013 10:25

Le nuove norme per l'etichettatura energetica estesa a tutti i prodotti correlati al consumo di energia: ecco cosa prevede il decreto che attua la direttiva 2010/30/UE sulla Energy Label.

Tutti i prodotti correlati al consumo di energia d’ora in poi dovranno rispettare le nuove norme che obbligano ad una etichettatura particolareggiata in caso di impatto significativo sul consumo energetico durante il loro utilizzo, che questo avvenga in modo diretto o indiretto.

La nuova etichettatura energetica è stata introdotta dal Ministero dello Sviluppo economico con il decreto legislativo n. 104 del 28 giugno 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.168 del 20 luglio 2012, in attuazione della direttiva 2010/30/UE sull’Energy Label.

Tra le fonti più importanti il Ministero individua il consumo di corrente elettrica.

Una misura nata con l’obiettivo di consentire ai consumatori di effettuare una scelta consapevole tra i prodotti connessi al consumo di energia presenti sul mercato, oltre a promuovere quelli che comportano un minor consumo energetico.

Anche per questo tipo di prodotti sono ora previste etichette con informazioni uniformi, in maniera del tutto similare a quanto già avviene per apparecchi come gli elettrodomestici (frigoriferi e congelatori, lavatrici, lavastoviglie, televisori e condizionatori d’aria) dove le sigle A+, A++ e A+++  indicano classi di maggiore efficienza energetica.

Per i produttori di prodotti che comportano consumo di energia questo significa dover fornire un’etichetta ed una scheda di prodotto conformi alla normativa per ogni prodotto immesso sul mercato o messo in servizio.

I distributori dovranno invece esporre le etichette, in maniera visibile e leggibile, rendendo disponibile ogni informazione aggiuntiva contenuta nella scheda prodotto, che dovrà essere fornita all’acquirente.

I vincoli valgono anche qualora il prodotto venga proposto tramite canali alternativi come le televendite, per corrispondenza o attraverso la rete internet, «o in qualsiasi altra forma per cui il potenziale utilizzatore finale non può prendere visione del prodotto esposto, i distributori devono fornire ai loro clienti le necessarie informazioni come previsto dalle specifiche misure di implementazione», si legge in una nota.

Sarà il Ministero dello Sviluppo Economico a svolgere il ruolo di Autorità di vigilanza sull’etichettatura energetica, compito che comporterà l’organizzazione di controlli a campione sulla corretta applicazione dei dispositivi previsti nel decreto.