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Associazione in partecipazione: la guida completa

di Nicola Santangelo

Pubblicato 13 Febbraio 2015
Aggiornato 9 Marzo 2015 07:25

Tutto sul contratto di associazione in partecipazione: normativa, obblighi, limiti e regole per versare i contributi previdenziali.

Il contratto di associazione in partecipazione (disciplinato dal titolo VII del codice civile, articolo 2549) stabilisce che un imprenditore (associante) attribuisca a uno o più soggetti che svolgono attività lavorativa (associati) una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari.

=> L’associazione in partecipazione dopo la Riforma del Lavoro

Diritti e obblighi

Dal contratto scaturiscono per le parti diritti e obblighi. La gestione dell’impresa o dell’affare spetta all’associante; il potere di controllo sull’impresa o sullo svolgimento dell’affare spetta all’associato, che inoltre ha diritto al rendiconto dell’affare compiuto o a quello annuale della gestione.I rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro instaurati o attuati senza consegna di un rendiconto si presumono, salvo prova contraria, rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La consegna del rendiconto, pertanto, diventa elemento imprescindibile come previsto dall’articolo 2552 del codice civile, anche se risulta esistente una correlazione tra utili e retribuzione.

Prestazioni lavorative

Qualora l’apporto dell’associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero di associati impegnati in una medesima attività non può essere superiore a tre, indipendentemente dal numero di associanti. Fanno eccezione gli associati legati all’associante da rapporto coniugale, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo.

=> Contratto di compartecipazione utili: pro e contro

Per limitare l’uso improprio dell’associazione per mascherare prestazioni di lavoro subordinato, la Legge 92/2012 ha stabilito in caso di violazione di tale disposizione che si consideri il rapporto con tutti gli associati a tempo indeterminato.

Norme e limiti

Il decreto Letta Giovannini (dl 28/06/2013 n. 76, conv. con mod. dalla Legge 09/08/2013 n. 99) stabilisce (terzo comma articolo 2549) che le disposizioni precedentemente riportate non si applicano, limitatamente alle imprese a scopo mutualistico, agli associati individuati mediante elezione dall’organo assembleare di cui all’articolo 2540 del codice civile, il cui contratto sia certificato dagli organismi di cui all’articolo 76 del dlgs 276/2003 e successive modificazioni, nonché in relazione al rapporto fra produttori e artisti, interpreti, esecutori, volto alla realizzazione di registrazioni sonore, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento.

L’associante ha diritto di partecipare a utili e perdite, le quali non possono superare il valore del suo apporto, salvo patto contrario. I terzi acquistano diritti e assumono obbligazioni verso l’associante ai sensi dell’articolo 2551 del codice civile.

Redditi

I redditi da attività di associazione in partecipazione devono essere imputati ai singoli partecipanti. Gli utili corrisposti all’associato persona fisica costituiscono redditi di lavoro autonomo se l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro (articolo 53, comma 2, lettera c) del TUIR) e redditi di capitale se costituito da capitali o promiscuamente da capitali e lavoro (articolo 44 comma 1, lettera f) del TUIR). Se l’associato è imprenditore o società, i compensi percepiti costituiscono reddito d’impresa.

I redditi con apporto di solo lavoro devono essere dichiarati nel periodo d’imposta in cui sono percepiti  utilizzando il modello Unico. Il reddito dell’associato è rappresentato dall’intero ammontare degli utili derivanti dall’associazione, pertanto non possono essere portati in deduzione eventuali costi sostenuti, come i compensi ai collaboratori.

Previdenza

Gli associati che conferiscono prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi di lavoro autonomo sono tenuti a iscriversi alla gestione separata INPS entro trenta giorni dall’inizio dell’attività. Il contributo previdenziale deve essere calcolato sugli importi lordi erogati all’associato, anche a titolo di acconto sul risultato della partecipazione, e salvo conguaglio in sede di determinazione annuale dei redditi. L’onere è ripartito nella misura del 55% a carico dell’associante e 45% dell’associato. L’associante effettua il versamento con modello F24 entro giorno 16 del mese successivo a quello della corresponsione del compenso al proprio associato.