Agricoltura sociale: la nuova legge

di Barbara Weisz

17 Settembre 2015 12:21

Agricoltura sociale: requisiti per gli operatori, collaborazioni, agevolazioni locali, attività ammesse e obiettivi previsti nella nuova legge in vigore dal 23 settembre.

Occupazione dei lavoratori con disabilità, attività sociali per le comunità locali, supporto alle terapie mediche o riabilitative, progetti finalizzati all’educazione ambientale e alimentare: sono le finalità dell’agricoltura sociale, al centro di una nuova legge che fissa le regole relative a operatori del settore, esercizio dell’attività e interventi di sostegno. Si tratta della legge 141/2015, (Gazzetta Ufficiale 08/09/2015) in vigore dal 23 settembre.

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Operatori

L’agricoltura sociale è esercitata da imprenditori agricoli, in forma singola o associata, e dalle cooperative sociali (con l’agricoltura come attività prevalente; se il fatturato agricolo è superiore al 30% sono considerate operatori dell’agricoltura sociale in proporzione corrispondente al fatturato agricolo). L’agricoltura sociale può essere svolta in associazione con cooperative sociali, imprese sociali, associazioni di promozione sociale. Sono possibili collaborazioni con servizi sociosanitari ed enti pubblici competenti per territorio, attraverso politiche fra imprese, produttori agricoli e istituzioni locali. Gli operatori possono costituire organizzazioni di produttori. Se l’attività è esercitata in fabbricati già esistenti nel fondo, questi mantengono il riconoscimento della ruralità.

Attività

Le attività esercitate devono essere dirette a realizzare:

  • l’inserimento di persone disabili, lavoratori svantaggiati, minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;
  • prestazioni e attività sociali per le comunità locali (promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e servizi utili per la vita quotidiana);
  • prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative anche attraverso l’ausili di animali allevati e coltivazione delle piante;
  • progetti finalizzati all’educazione ambientale e culturale, alla salvaguardia della biodiversità, alla conoscenza del territorio attraverso  l’organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

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Requisiti

I requisiti minimi richiesti per le attività appena elencate saranno dettagliati in un apposito decreto ministeriale, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge (entro il 23 novembre). Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, le Regioni adeguano le normative per il riconoscimento degli operatori del settore, prevedendo un riconoscimento provvisorio per coloro che svolgono l’attività di agricoltura sociale da almeno due anni e fissando un termine di almeno un anno per l’eventuale adeguamento ai requisiti richiesti per l’abilitazione definitiva.

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Sostegno

Le Regioni possono promuovere il recupero del patrimonio edilizio ad uso degli imprenditori agricoli per attività di agricoltura sociale. La legge prevede comunque una serie di possibili interventi di sostegno: priorità per i prodotti da agricoltura sociale nelle mense scolastiche e ospedaliere, iniziative comunali, priorità nella vendita o locazione di terreni demaniali agricoli, piani regionali di sviluppo rurale.

E’ infine istituito l’Osservatorio sull’agricoltura sociale, che definisce linee guida ed effettua monitoraggio, valutazione, promozione delle attività di agricoltura sociale. Questo nuovo organismo è nominato dal ministero delle Politiche Agricole, con apposito decreto.

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