Premi assicurativi INAIL: aggiornati gli importi da versare

di Teresa Barone

8 Settembre 2022 14:00

Circolare INAIL con aggiornamento di limiti reddituali e retribuzioni imponibili per il calcolo dei premi assicurativi, alla luce delle rivalutazioni.

L’INAIL ha modificato i limiti relativi alle retribuzioni imponibili alla base del calcolo dei premi assicurativi. Con la circolare n. 33 del 2 settembre scorso, l’Istituto ha infatti aggiornato i valori tenendo conto della rivalutazione delle prestazioni economiche del settore industria definite dal decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 9 giugno 2022.

Sulla base di tali importi, l’INAIL ha pertanto previsto nuovi limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi da variare secondo la rivalutazione delle rendite. La circolare stabilisce a questo scopo gli importi del minimale e del massimale di rendita nelle misure di euro 17.780,70 e di euro 33.021,30, a decorrere dal 1° luglio 2022.

Il documento contiene tabelle di valori specifiche per le diverse categorie di lavoratori interessati dalla rivalutazione:

  • lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita, come detenuti e internati, allievi dei corsi di istruzione professionale, lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità, lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento, lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale, giudici onorari di pace e vice procuratori onorari: retribuzione convenzionale giornaliera euro 59,27, mensile euro 1.481,73;
  • familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis c.c.4: retribuzione convenzionale giornaliera euro 59,51, mensile euro 1.487,74;
  • lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84: retribuzione convenzionale giornaliera x 12 gg. mensili euro 1.325,64 (euro 110,47 x 12);
  • lavoratori dell’area dirigenziale senza contratto part-time: retribuzione convenzionale giornaliera euro 110,07, mensile euro 2.751,78;
  • lavoratori dell’area dirigenziale con contratto part-time: retribuzione convenzionale oraria euro 13,76;
  • retribuzione di ragguaglio: retribuzione convenzionale giornaliera euro 59,27, mensile euro 1.481,73;
  • compensi effettivi per i lavoratori parasubordinati: minimo e massimo mensile euro 1.481,73 ed euro 2.751,78;
  • retribuzione effettiva annua per gli sportivi professionisti dipendenti: minimo e massimo annuale euro 17.780,70 ed euro 33.021,30;
  • alunni e studenti di scuole o istituti non statali: premio annuale a persona anno scolastico 2021/2022 euro 2,81 (regolazione), anno scolastico 2022/2023 euro 2,84 (anticipo);
  • allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari (Allievi IeFP): per l’anno formativo 2022/2023 retribuzione minima giornaliera euro 59,27, premio speciale unitario annuale euro 64,01.

Per tutti i dettagli si rimanda alla documentazione INAIL: Circolare n. 33 del 2 settembre 2022 e relativo Allegato.