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Crisi d’impresa e cancellazione debiti: le regole

di Anna Fabi

Pubblicato 17 Settembre 2020
Aggiornato 20 Gennaio 2021 15:56

Riforma crisi d'impresa: cosa cambia per l'imprenditore con il Decreto Liquidità emanato a fronte del perdurare dell'emergenza Coronavirus.

Il Decreto Liquidità (Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23) è andato ad intervenire sulla disciplina della crisi di impresa con l’obiettivo di dare sostegno al sistema imprenditoriale italiano e aiutarlo a fronteggiare gli impatti dell’emergenza Coronavirus sull’economia e sulle imprese.

Vediamo una sintesi delle principali novità.

Crisi d’impresa: le novità del Dl Liquidità

Con il Decreto Liquidità, il legislatore ha differito al 1° settembre 2021 (da agosto 2020) l’entrata in vigore del Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza (CCI) introdotto dal D. Lgs. n. 14/2019. L’obiettivo dell’articolo 5 del DL n. 23/2020 è di:

  • poter utilizzare uno strumento normativo conosciuto e collaudato, qual è l’attuale legge fallimentare, per affrontare le conseguenze del Coronavirus sulle imprese;
  • applicare le “misure di allerta”, capaci di emergere anticipatamente l’insolvenza dell’impresa in una situazione di un quadro economico stabile.

Il rinvio a settembre 2021 non si applica:

  • all’obbligo di nomina del revisore contabile, anche se rinviato l’obbligo di segnalazione;
  • all’obbligo di predisporre il modello organizzativo;
  • alla norma che ha riparametrato la responsabilità dell’amministratore per l’esercizio dell’impresa priva del requisito della continuità aziendale.

Si tratta, infatti, di disposizioni fondamentali oggi più che mai, essendo state pensate proprio per aiutare le imprese ad intercettare tempestivamente i fattori di crisi e ad individuare possibili soluzioni.

Il seguente articolo n. 6 del DL Liquidità ha inoltre:

  • congelato fino a dicembre 2020 gli obblighi di ricapitalizzazione / messa in liquidazione per eventuali perdite patrimoniali oltre 1/3 e, in caso di perdite oltre il minimo legale;
  • disposto che la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale non costituisce causa di scioglimento della società di capitale.

Resta in essere l’obbligo degli amministratori di:

  • accertare la perdita superiore al terzo;
  • convocare l’assemblea;
  • sottoporre alla medesima la relazione patrimoniale e le osservazioni dell’organo di controllo;
  • tornare applicare dal 2021, gli obblighi sulla ricapitalizzazione e sull’accertamento dell’eventuale causa di scioglimento. 

L’articolo 7 del Decreto ha modificato in modo rilevante il criterio di valutazione del requisito della continuità aziendale nei bilanci relativi all’esercizio 2020.

L’art. 8 del Decreto va a incentivare i finanziamenti dei soci delle imprese anche in presenza di una situazione di crisi, disponendo la non applicazione degli obblighi di postergazione dei finanziamenti soci effettuati tra il 9 aprile e 31 dicembre 2020 previsti dagli articoli 2467 e 2497 c.c. (art. 8).

Il DL Liquidità cerca inoltre di intervenire per risolvere alcune problematiche generate dal lockdown sulle procedure concorsuali:

  • viene prorogato di sei mesi il termine per l’adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione già omologati aventi scadenza tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 (art. 9, c. 1);
  • per le procedure pendenti viene data facoltà:
    • di chiedere la concessione di un termine non superiore a 90 giorni per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato ex art. 161 L.F. o di un nuovo accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.f. (art. 9, c. 2);
    • di modificare sino all’udienza fissata per l’omologa i termini di adempimento di una proposta di concordato o di un accordo di ristrutturazione (ancora da approvare) differendoli fino ad un massimo di sei mesi (art. 9, c. 3);
  • la possibilità per il debitore che ha ottenuto la concessione del termine ex art. 161, 6° c., l.f. (c.d. “concordato in bianco” o “prenotativo”), già prorogato ai sensi della medesima norma dal Tribunale, di chiedere la concessione di un’ulteriore proroga di massimi 90 giorni se motivata con causale COVID-19 (art. 9, c. 3);
  • vengono rese improcedibili i ricorsi per ottenere la dichiarazione di fallimento di un debitore depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 (art. 10);
  • vengono prorogati di 60 gg i termini ordinari di approvazione dei bilanci.