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Spostamenti al tempo del Coronavirus: guida all’autodichiarazione

di Barbara Weisz

10 Marzo 2020 17:31

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Spostamenti consentiti comprovati con qualsiasi mezzo, non solo autodichiarazione: come si compila il modulo del Governo.

Le regole previste dal decreto 9 marzo sull’emergenza Coronavirus rendono applicabili in tutta Italia le misure che fino ai giorni scorsi riguardavano solo le zone rosse, toccando da vicino chiunque: famiglie, datori di lavoro, dipendenti, autonomi.

In primis, per quanto riguarda gli spostamenti, che in base al dpcm sono consentiti solo per:

  • comprovate esigenze lavorative,
  • situazioni di necessità,
  • spostamenti per motivi di salute,
  • rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Sono due le informazioni fondamentali che interessano datori di lavoro e lavoratori. Cosa significa comprovate esigenze lavorative. E come si fa a dimostrarle. Secondo l’intrepretazione dei Consulenti del Lavoro (circolare 6/2020)  le «comprovate esigenze lavorative», che possono giustificare lo spostamento delle persone fisiche, «non devono necessariamente rivestire il carattere della eccezionalità, urgenza o indifferibilità, potendole intendere riferite, alla luce di quanto emerge dalla norma e dai primi chiarimenti di prassi, alle ordinarie esigenze richieste dalle modalità attraverso le quali si è tenuti a rendere la prestazione lavorativa». In generale, anche le associazioni imprenditoriali sono propense a fornire analoghe interpretazioni.

=> Il decreto in Gazzetta ed il modulo aggiornato per spostarsi

La legge, in effetti, non impone alle attività produttive di chiudere, consentendo la prosecuzione con una serie di paletti e limitazioni specifiche per una serie di attività (negozi, ristorazione, bar e via dicendo). Per intenderci: chi non è stato messo in smart working e deve recarsi in ufficio, in pausa pranzo ha diritto a mangiare al ristorante (situazioni di necessità), con le dovute cautele sanitarie prescritte dal decreto stesso

Anche il normale tragitto casa lavoro è consentito. Vanno in questo senso anche le indicazioni fornite dal ministero dello Sviluppo Economico e quello dei Trasporti: «salvo che siano soggetti a quarantena o che siano risultati positivi al virus, i transfrontalieri potranno quindi entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa».  Sono indicazioni che, per estensione, si possono considerare applicabili a tutti i lavoratori. A ulteriore conferma, arrivano le FAQ (risposte alle domande più frequenti) pubblicate sul sito del Governo, in base alle quali:

  • è sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi;
  • si considerano giustificati gli spostamenti per esigenze lavorative (anche da un comune all’altro).

Come si fanno a dimostrare le comprovate esigenze lavorative? C’è un apposito modulo pubblicato sul sito del Ministero dell’Interno e  altri siti istituzionali (scaricabile anche da PMI.it), e che in ogni caso può essere richiesto direttamente agli agenti di pubblica sicurezza che dovessero chiedere spiegazioni.

La compilazione è semplice. Può essere utile prepararlo prima, magari laddove si affrontano uscite periodiche, come il tragitto casa-lavoro.  Per prima cosa si inseriscono le proprie generalità (nome, cognome, data di nascita, residenza, estremi del documento di identità, numero di telefono).

Si barra poi la casella relativa alla motivazione dello spostamento (nel caso specifico, comprovate esigenze lavorative): nella riga sottostante si indica il datore di lavoro (lavoro presso…).

Attenzione: questa autodichiarazione in teoria non è l’unico modo per comprovare le esigenze lavorative. Assolombarda ricorda che si possono anche esibire cedolino paga, documento di identificazione aziendale, dichiarazione del datore di lavoro.  E il Governo, nelle FAQ, specifica a sua volta che le comprovate esigenze lavorative, oltre che tramite autodichiarazione, possono essere spiegate con ogni altro mezzo di prova.

L’importante è la veridicità della dichiarazione resa. La non veridicità costituisce reato, comportando le relative sanzioni. Il mancato rispetto delle norme previste dal decreto emergenza Coronavirus è punito in base all’articolo 650 del codice penale, con la detenzione fino a tre mesi e una multa fino a 206 euro.