ISA: cause di esclusione oltre avvio attività

di Anna Fabi

12 Novembre 2019 19:01

Nell'anno di inizio attività c'è l'esonero ISA, dall'anno successivo l'esclusione richiede altre motivazioni: i casi ammessi nell'interpello Agenzia delle Entrate.

Di regola, ai fini dell’esonero dall’applicazione degli ISA, l’inizio attività è quello in cui l’impresa ha comunicato all’amministrazione finanziaria la relativa dichiarazione; tuttavia è possibile non applicare gli indici di affidabilità fiscale anche nell’anno successivo, ma soltanto se interviene una diversa motivazione, ossia la società deve trovarsi in un periodo di “non normale svolgimento dell’attività”.

Sono chiarimenti sono forniti dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello 479/2019.

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Il quesito riguarda una società che ha aperto l’attività nel dicembre 2017, presentando la richiesta di attribuzione partita IVA, e successivamente nel gennaio 2018 ha effettuato l’iscrizione nel registro imprese, iniziando l’attività nello stesso mese. Il punto riguarda l’applicazione degli ISA, che in base alla legge (articolo 9-bis, comma 6, dl 50/2017)

non si applicano nel periodo di imposta nel quale il contribuente ha iniziato l’attività oppure non si trova in un periodo di normale svolgimento della stessa.

Nei modelli ISA 2019, nel campo “Anno d’inizio attività” bisogna inserire l’anno in cui è stata effettuata “la relativa dichiarazione di inizio dell’attività all’Amministrazione Finanziaria“. Nel caso specifico, questa comunicazione è stata presentata nel dicembre del 2017, di conseguenza l’esclusione dagli ISA per inizio attività riguarda il 2017.

Se la società vuole applicare l’esclusione anche nel 2018, deve ricadere in una delle fattispecie previste dalla seconda clausola di legge, ovvero trovarsi in un periodo di non normale svolgimento dell’attività.

A titolo esemplificativo, in base ai documenti di prassi (provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2019), ricadono in questa fattispecie:

  • il periodo in cui l’impresa non ha ancora iniziato l’attività produttiva prevista dall’oggetto sociale, ad esempio perché la costruzione dell’impianto da utilizzare si è protratta oltre il primo periodo d’imposta, per cause indipendenti dalla volontà dell’imprenditore;
  • non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell’attività;
  • è svolta esclusivamente un’attività di ricerca propedeutica allo svolgimento dell’attività produttiva di beni e servizi, sempreché l’attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi”.