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Bonus IRPEF: compensazione anche con debiti a ruolo

di Noemi Ricci

Pubblicato 26 Giugno 2014
Aggiornato 11 Marzo 2023 10:27

I chiarimenti della Fondazione Studi in merito alla compensazione in F24 del bonus IRPEF da parte dei datori di lavoro.

Il bonus introdotto dall’art. 1 del D.L. n. 66/2014 (convertito in Legge n. 89 del 23 giugno 2014 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno 2014) è sempre compensabile mediante modello F24. Si tratta del bonus IRPEF di 80 euro in busta paga che i sostituti d’imposta (datori di lavoro e committenti) hanno già iniziato ad erogare ai lavoratori che ne hanno diritto, a partire dallo scorso mese di maggio.

=> Guida per aziende al Bonus in busta paga

A prevedere il recupero del bonus, da parte del sostituto d’imposta, mediante la compensazione sul modello F24 è la nuova formulazione del comma 5 dell’art. 1, mentre a fornire delucidazioni in merito è la Fondazione Studi con la Circolare n.14/2014 con la quale chiarisce le modalità di recupero del sostituto di imposta. Più in particolare, viene spiegato se è necessario:

  • considerare limiti e disposizioni del divieto di compensare crediti in presenza di debiti iscritti a ruolo fino a concorrenza di cui all’art. 31, comma 1 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010;
  • attenersi all’obbligo di asseverazione del credito compensato se superiore al limite di 15.000 euro di cui all’art. 1, c. 574 legge 147/2013;
  • compensare il bonus in F24 con tutte le imposte e tributi che transitano nel modello o solo con ritenute e tributi come previsto dal testo del DL. 66/2014.

=> Bonus IRPEF: istruzioni per datori di lavoro

Compensazione in F24

Il credito concesso con il bonus IRPEF esula dall’ambito delle imposizioni erariali o dalle tradizionali modalità di riconoscimento dei crediti di imposta – il DL 78/2010 vieta infatti di compensare imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali (comprese imposte dirette, IVA e imposte indirette, IRAP e addizionali regionali e comunali IRPEF) ed accessori di ammontare superiore a 1.500 euro per le quali è scaduto il termine di pagamento, pena l’applicazione di specifiche sanzioni – per cui il sostituto può compensarlo anche in presenza debiti iscritti a ruolo oltre i 1.500 euro. Ad analoghe conclusioni si giunge analizzando l’art. 1, comma 574 della legge n. 147/2013 per cui la compensazione del bonus IRPEF è applicabile  alle imposte sostitutive di quelle sul reddito e all’IRAP per importi superiori a 15.000 euro annui.

=> Bonus: codice tributo F24

Codice tributo

Per consentire la compensazione con tutti i debiti che transitano nel modello F24, l’Agenzia delle Entrate ha istituto il codice tributo 1655 denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta” (risoluzione n.48/E del 7 maggio 2014) a dimostrazione della volontà di non limitare questa forma di recupero. Dunque il prossimo 16 luglio i sostituti di imposta potranno compensare il credito di 80 euro con tutti i debiti presenti in F24 indipendentemente dalla loro natura.