Detrazione per figli a carico con domicilio differente

Risposta di Barbara Weisz

16 Maggio 2024 07:56

Cesare chiede:

Da gennaio mio figlio vive da solo presso un’abitazione della madre, con contratto di comodato d’uso: cosa devo fare come padre che finora fruiva della detrazione per carico di famiglia? Anche mia moglie deve rinunciare alla sua quota di detrazione al 50%?

Il fatto che suo figlio si sia trasferito, e di conseguenza non conviva più con voi genitori, non rileva ai fini della detrazione per familiari a carico. Anche l’appartamento in cui vive, concesso in comodato d’uso, non rileva ai fini dei carichi di famiglia.

I figli possono restare fiscalmente a carico dei genitori anche se vivono da un’altra parte.

L’elemento determinante è invece il reddito del figlio, che non può superare 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, se ha più di 24 anni, mentre la soglia è elevata a 4mila euro se supera quest’età.

Quindi, se suo figlio è sotto questo tetto di reddito anche se ha cambiato casa, lei può continuare a inserirlo a carico nella sua dichiarazione dei redditi, e lo stesso vale per sua moglie.

La detrazione per i figli a carico con più di tre anni (è il suo caso) è pari a 950 euro, rapportata a un coefficiente che dipende dal reddito (bisogna moltiplicare la detrazione per il coefficiente che si ottiene dal rapporto tra 95.000, diminuito del reddito complessivo, e 95.000).

Ad esempio, per un reddito lordo di 60mila euro, la detrazione sarà di 350 euro.

Tutte le indicazioni sono contenute nell’articolo 12 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir).

Ricordiamo che le regole sulle detrazioni per figli a carico fino a 21 anni in busta paga sono state sostituite dall’Assegno unico (articolo 12 del TUIR, comma 1, lettera C).

La nuova disciplina ha inserito un comma 4-bis all’Articolo 12 del TUIR: i minorenni sono esclusi dalla detrazione per carico di famiglia ed i maggiorenni non rientranti nell’Assegno unico non sono annoverabili tra gli “altri familiari” a carico (lettera d, comma 1, Articolo 12, TUIR), ma sono soggetti alla consueta detrazione (di cui alla lettera c) del medsimo articolo) per i figli a carico di età oltre 21 anni.

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