Tratto dallo speciale:

Bilancio consolidato: imprese controllate e controllanti

di Nicola Santangelo

18 Febbraio 2010 10:00

Obblighi fiscali e amministrativi per le società in compartecipazione patrimoniale e per quelle controllate

I Dlgs 127/91 impone la redazione e la presentazione del bilancio consolidato a società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata che controllano un’altra impresa. Nelle aziende, infatti, è frequente il possesso di partecipazioni di una società definita controllante verso un’altra (spesso più piccola) definita controllata.

Sono esclusi dall’obbligo – eccetto per le imprese nel cui gruppo una società ha emesso azioni quotate in Borsa – le società controllanti che non abbiano superato per due anni consecutivi, unitamente alle imprese controllate, due dei seguenti limiti:

  • Totale attivo dello Stato Patrimoniale pari a euro 17.500.000;
  • Ricavi da vendite e prestazioni pari a euro 35.000.000;
  • Media dei dipendenti occupati pari a 250 unità.

In definitiva, il controllo rappresenta una compartecipazione patrimoniale dell’impresa controllata. Si parla infatti di controllo quando la controllante partecipa direttamente o indirettamente al capitale sociale e all’utile con un quota superiore al 50%.

Il codice civile definisce controllate le società: in cui un’altra dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria; in cui un’altra dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria; che sono sotto influenza dominante di un’altra, in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Affinché l’opzione possa essere esercitata è indispensabile: identità dell’esercizio sociale di ciascuna società controllata con quello della controllante; esercizio congiunto dell’opzione da parte di ciascuna controllata e dell’ente o società controllante; elezione di domicilio da parte di ciascuna controllata presso la società o ente controllante ai fini della notifica degli atti e provvedimenti relativi ai periodi d’imposta per i quali è esercitata l’opzione; comunicazione all’Agenzia delle Entrate, entro il sedicesimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta precedente al primo esercizio cui si riferisce l’esercizio dell’opzione stessa.

Nei casi più frequenti il controllo di esaurisce all’interno dell’Italia altre volte, però, le imprese controllate possono nascere in Paesi CEE o addirittura extraeuropei. In tali casi si parla rispettivamente di bilancio consolidato nazionale o mondiale.

Per definizione, quindi, il consolidato nazionale e il consolidato mondiale sono strumenti di consolidamento degli imponibili grazie alla realizzazione di una sola base imponibile nella quale vengono sommati algebricamente i redditi delle imprese appartenenti al gruppo.

Dal punto di vista fiscale la società controllante e ciascuna controllata possono congiuntamente esercitare l’opzione per la tassazione di gruppo, a condizione che siano residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione, e che esercitino nel territorio dello Stato un’attività d’impresa.

Qualora si scelga l’opzione della tassazione di gruppo (il requisito del controllo ha durata per tre esercizi ed è irrevocabile), la determinazione del reddito complessivo è il risultato della somma algebrica dei redditi complessivi netti da considerare per l’intero importo, indipendentemente dalla quota di partecipazione riferibile al soggetto controllante. L’eventuale perdita ottenuta dalla somma algebrica è da riportare a nuovo.

Le perdite fiscali conseguite anteriormente all’inizio della tassazione di gruppo possono essere utilizzate solo dalle società cui si riferiscono mentre quelle riportate a nuovo possono essere utilizzate dalle società o dall’ente controllante cui competono.

Le perdite residue all’atto dell’interruzione anticipata del regime (o del mancato rinnovo dell’opzione alla scadenza del triennio) spettano, quale regola generale, al soggetto consolidante. Qualora i soggetti partecipanti al regime abbiano optato per il criterio alternativo dell’attribuzione delle perdite residue ai soggetti che le hanno prodotte, la ripartizione delle stesse dovrà avvenire secondo tale criterio, (in tal caso è necessario indicarlo espressamente nella comunicazione di avvio del regime di tassazione consolidata).

In definitiva, le perdite fiscali residue esistenti all’atto dell’interruzione del regime dovranno essere ripartite secondo il criterio indicato all’atto della comunicazione di avvenuto esercizio congiunto dell’opzione.

Gli obblighi di versamento dell’imposta a titolo di acconto e saldo sono di competenza della società controllante. L’acconto dovuto è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente al netto delle detrazioni e dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto.

Per il primo esercizio la determinazione dell’acconto dovuto dalla controllante è effettuata sulla base dell’imposta, al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto, corrispondente alla somma algebrica dei redditi relativi al periodo precedente come indicati nelle dichiarazioni dei redditi presentate per il periodo stesso dalle società singolarmente considerate.

Le controllate dovranno compilare il modello di dichiarazione redditi per comunicare alla controllante la determinazione del proprio reddito complessivo, delle ritenute subite, delle detrazioni e dei crediti d’imposta spettanti; dovranno fornirle i dati su beni ceduti e acquistati secondo il regime di neutralità fiscale (e quindi escluse le cessioni di beni e prestazioni di servizi alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, le cessioni di materie prime, sussidiarie, semilavorati e altri beni mobili, le cessioni di azioni o quote di partecipazioni o similari); dovranno fornirle ogni necessaria collaborazione per consentirle l’adempimento degli obblighi che le competono nei confronti del Fisco, anche successivamente al periodo di validità dell’opzione.

Di contro la controllante deve presentare la dichiarazione dei redditi del consolidato, calcolando il reddito complessivo globale risultante dalla somma algebrica dei redditi complessivi netti dichiarati da ciascuna delle società partecipanti al regime del consolidato e procedendo alla liquidazione dell’imposta.

Ai fini della trasparenza delle informazioni utili ai lettori dei documenti contabili occorre indicare in nota integrativa tutti i dettagli sulle parti correlate.