Tratto dallo speciale:

Regime dei Minimi: le agevolazioni contabili

di Nicola Santangelo

30 Marzo 2012 10:15

Le agevolazione contabili e la disciplina IVA del Regime dei Minimi: sconti, vantaggi e sgravi.

Ai contribuenti ammessi al Regime dei Minimi sono riconosciute importanti agevolazioni contabili e a semplificazioni in materia di Iva.


Normativa 2012 sul Regime dei Minimi

Agevolazioni contabili

Sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamenti dell’Iva periodica e annuale e da qualunque altro adempimento previsto dal DPR 633/72, come ad esempio la registrazione delle fatture emesse, dei corrispettivi e degli acquisti, la dichiarazione annuale, la tenuta e conservazione dei registri.

L’Iva è inclusa nei ricavi e nei compensi, ovvero rappresenta un costo deducibile.

In merito alla tenuta e conservazione dei registri Iva, vero è che la normativa prevede l’esonero per i contribuenti Minimi ma nulla vieta che gli stessi possano, per scelte dettate da finalità amministrative proprie, decidere di tenere comunque i registri previsti dal DPR 633/72.

Sono inoltre esonerati dall’obbligo di trasmissione dell’elenco clienti e fornitori per le operazioni rilevanti di importo superiore a 3.000 euro ovvero a 3.600 euro per le operazioni verso privati.
Non è chiaro, tuttavia, se l’agevolazione si applica anche agli ex Minimi, i quali dovranno procedere alla liquidazione ordinaria e al versamento dell’Iva.

I contribuenti Minimi dovranno, comunque, conservare i documenti emessi e ricevuti, numerare e conservare le fatture e le bollette doganali e presentare gli elenchi Intrastat se dovuto.

Fra le altre altre agevolazioni:

 

  • esenzione Irap: resta inteso che i contribuenti minimi che optano per il regime ordinario ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito non sono esenti dall’applicazione dei relativi adempimenti;
  • esenzione Studi di settore e dai parametri.

Nel caso di contribuenti Minimi che emettono fatture soggette al meccanismo del reverse charge dovranno comunicare all’acquirente che non deve essere applicata l’Iva secondo tale meccanismo.

Iva e fatturazione

Premesso che le regole che illustreremo a seguire non trovano alcuna importanza nei soggetti che confluiscono nel regime degli ex Minimi, vediamo quali sono le disposizioni che disciplinano i rapporti con l’Iva.

Come già accennato i contribuenti Minimi non addebitano l’Iva a titolo di rivalsa e, al contempo, non hanno diritto alla detrazione dell’Iva assolta. Pertanto l’Iva a credito diviene un costo mentre nelle vendite non dovrà essere applicata l’imposta sul valore aggiunto.

Le fatture di vendita dovranno essere emesse con l’indicazione che “trattasi di operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, comma 100, della Legge Finanziaria per il 2008”.

Il soggetto in contabilità ordinaria che riceverà una fattura emessa da un contribuente Minimo dovrà indicare nei propri registri Iva che l’acquisto è stato effettuato da un contribuente Minimo. La medesima annotazione deve essere riportata in fattura. Questi, inoltre, è tenuto a includere nell’elenco fornitori i dati dell’operazione effettuata con il contribuente minimo.

Le fatture emesse dai contribuenti minimi, non essendo assoggettate ad Iva, sono soggette a imposta di bollo se di importo superiore a euro 77,47.
Sono, invece, esenti da bollo le fatture relative ad acquisti intra-comunitari e a quelle rientranti nel reverse charge nelle quali il contribuente minimo funge da debitore d’imposta e, pertanto, ha l’obbligo di integrare la fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta: in tal caso l’imposta deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’operazione è stata effettuata.

Ai fini Iva, qualora si superi in corso d’anno il limite dei 45.000 euro di ricavi, occorre scorporare l’imposta dei corrispettivi e procedere al versamento secondo le regole ordinarie.