Tratto dallo speciale:

Riforma Fiscale: debiti a rate e lieve inadempimento

di Barbara Weisz

Pubblicato 30 Giugno 2015
Aggiornato 7 Luglio 2015 10:13

Rateazione debiti fiscali più soft, ammesso ritardo di 5 giorni o errore inferiore al 3% (lieve inadempimento): le novità del decreto attuativo della delega di riforma fiscale.

Cinque giorni in più per pagare la prima rata, tempi più lunghi per quelle successive: il decreto attuativo della delega fiscale su “semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione” concede più spazio di manovra ai contribuenti che decidono di pagare un debito fiscale a rate, in seguito ad accertamento dell’Agenzia delle Entrate. Con il provvedimento in questione è terminato l’iter di attuazione della riforma.

=> Riforma Fiscale: i cinque nuovi decreti approvati

Novità

Viene introdotto il concetto di “lieve inadempimento“, che non comporta la perdita del beneficio della rateazione. Ricorre in questi casi:

  • versamento prima rata con ritardo non superiore a 5 giorni;
  • insufficiente versamento di una rata con una differenza fino al 3% e comunque entro il limite di 10mila euro.

Per le rate successive alla prima il termine dopo il quale si perde il beneficio è quello di versamento per la rata successiva: anche qui la normativa diventa meno rigida perché prima il beneficio si perdeva subito.

=> Debiti Equitalia a rate: guida alla domanda

Nuove scadenze

Le novità sono contenute nell’articolo 3 del decreto attuativo di Riforma Fiscale, che introduce l’articolo 15-ter al DPR 602/1973. Riguardano i casi di rateazione ai sensi dell‘articolo 3 bis del Dlgs 462/1997 (controlli automatici e formali) e quelli previsti dall’articolo 8 del Dlgs 218/1997 (accertamento con adesione).

Nel primo caso (articolo 3-bis Dlgs 462/1997), il termine per il pagamento della prima rata è di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Se il contribuente supera anche i nuovi termini perde il beneficio della rateazione, le somme dovute vengono iscritte a ruolo e sono dovuti interessi e sanzioni in misura piena. L’iscrizione a ruolo viene evitata se il contribuente, a questo punto, si avvale del ravvedimento operoso entro il termine di pagamento della rata successiva oppure, in caso di ultima rata o di versamento in un’unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza non rispettata.

Il lieve inadempimento vale anche nel caso in cui il contribuente abbia scelto il versamento del debito in un’unica rata: non si perde il beneficio se il ritardo non supera i 5 giorni o c’è un errore nel versamento con uno scostamento non superiore al 3%.

 sulla semplificazione in materia di riscossione.