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Guida fiscale per italiani che lavorano all’estero: come evitare la doppia imposizione

di Anna Fabi

Pubblicato 19 Settembre 2017
Aggiornato 28 Settembre 2021 09:35

Guida fiscale dell'Agenzia delle Entrate dedicata ai lavoratori italiani all'estero: come evitare la doppia imposizione fiscale e godere delle detrazioni previste dal TUIR.

La discriminante, per stabilire se un cittadino italiano che lavora all’estero è tenuto a pagare le tasse in Italia invece che nel paese in cui svolge l’attività, è la residenza fiscale: i cittadini italiani che hanno residenza fiscale all’estero sono iscritti all’AIRE, l’anagrafe degli italiani residenti all’estero. Quindi:

  • chi lavora in un paese straniero ed è iscritto all’AIRE dichiara il reddito e paga le tasse nel paese in cui risiede e lavora;
  • se non è iscritto all’AIRE è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia e a versare le relative imposte.

Tutte le regole sul trattamento fiscale dei redditi guadagnati all’estero, complicate anche dalle molteplici convenzioni internazionali, sono contenute in una nuova Guida dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata sul sito: “Lavoratori italiani all’estero: come evitare la doppia tassazione e usufruire del credito d’imposta“.

=> Controlli fiscali su redditi all’estero

Tassazione mondiale

La legislazione fiscale italiana, come quella di molti paesi europei, si basa sul world wide taxation principle, il principio della tassazione mondiale, in base al quale il cittadino che lavora all’estero, mantenendo la residenza italiana, ha comunque l’obbligo di pagare le imposte in Italia anche sui redditi prodotti all’estero, salvo che sia diversamente indicato da disposizioni contenute nelle Convenzioni  internazionali contro le doppie imposizioni.

Se il lavoratore ha pagato imposte a titolo definitivo nello Stato in cui lavora, può applicare le detrazioni in dichiarazione dei redditi. Le regole specifiche sono previste dall‘articolo 165 del testo Unico Imposte sui redditi (Dpr 917/1986), che recita:

“Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all’estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti  all’estero e il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione”.

Significa che la dichiarazione dei redditi in Italia va comunque presentata, anche se sono state pagate le tasse all’estero. Si applica poi la norma sopra descritta, piuttosto che l’eventuale convenzione stipulata dall’Italia con il paese estero, per le detrazioni in dichiarazione dei redditi, in modo da evitare la doppia imposizione.

=> Accertamento fiscale per italiani all’estero

Residenza fiscale

In quale caso un lavoratore, pur svolgendo l’attività all’estero, si considera residente in Italia ai fini delle imposte sui redditi? In base all’articolo 2 del Tuir, è fiscalmente residente in Italia il cittadino che:

  • per la maggior parte del periodo d’imposta (almeno 183 giorni all’anno) è iscritto nelle Anagrafi comunali della popolazione residente in Italia;
  • ha domicilio o residenza nel territorio dello stato;
  • si è trasferito in un paese a fiscalità privilegiata.

Se invece un cittadino risiede all’estero per almeno 12 mesi, oppure trasferisce la residenza, si iscrive all’AIRE, l’anagrafe residenti all’estero: in questo caso, viene automaticamente cancellato dall’Anagrafe del comune di residenza.

Detrazioni fiscali

I cittadini italiani che, pur essendo tenuti a farlo in base alle regole sopra esposte, non hanno presentato la dichiarazione dei redditi in Italia, perdono il diritto alla detrazione prevista dall’articolo 165 del TUIR.

In questo caso, per vedersi comunque riconoscere le imposte pagate nel paese estero, possono utilizzare una norma contenuta nella voluntary disclosure (Dl 50/2017), per la quale i termini sono aperti fino al prossimo 30 settembre, che consente di regolarizzare al propria posizione vedendosi riconosciuto il credito per le imposte pagate all’estero.

Se invece il cittadino italiano ha presentato la dichiarazione dei redditi, ma non ha inserito i redditi prodotti all’estero, può presentare una dichiarazione integrativa in base all’articolo 2, comma 8, del Dpr322/1998. In questo caso, può applicare la detrazione sulle imposte pagate all’estero.