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Spese sanitarie 730: farmaci da banco detraibili

di Barbara Weisz

Pubblicato 4 Luglio 2019
Aggiornato 15:42

Come compilare la dichiarazione dei redditi con le spese sanitarie rimaste fuori dal 730 precompilato: medicine e farmaci da banco detraibili al 19%.

Per capire quali medicinali da banco godono della detrazione fiscale del 19% in dichiarazione dei redditi (730 o Redditi) in quanto spese sanitarie, è necessario fare una distinzione tra farmaci e parafarmaci. Si possono infatti portare in detrazione le spese sostenute per acquistare aspirina e analgesici ma non quelle per comprare integratori alimentari, prodotti fitoterapici, colliri e pomate, anche se acquistati in farmacia, e anche anche se prescritti dal medico (Risoluzione n. 396/E/2008).

Ecco una breve guida per capire come comportarsi per controllare che i dati pre-inseriti nel 2019 dall’Agenzia delle Entrate nella dichiarazione dei redditi precompilata siano corretti. Appare utile ricordare che, solo per le spese sostenute nel 2017 e nel 2018, i contribuenti possono portare in detrazione anche le spese per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali, ad esclusione degli alimenti per lattanti.

=> Detrazione Irpef 19% alimenti diabetici e speciali

Medicine detraibili

Per essere detraibile il prodotto deve essere definito farmaco (e non prodotto parafarmaceutico). Anche i medicinali omeopatici possono essere portati in detrazione con il modello 730/2019 così come le cosiddette preparazioni galeniche. Nello scontrino è riportata tale indicazione (es.: se compare la scritta “parafarmaco” non può applicarsi la detrazione). In particolare, nella fattura o nello scontrino parlante, sono presenti obbligatoriamente i seguenti dati:

  • natura dell’acquisto;
  • qualità del prodotto;
  • quantità del prodotto;
  • codice fiscale del destinatario.

=> Detrazioni spese sanitarie 2019: guida delle Entrate

Un altro metodo è fare riferimento a quando indicato sulla confezione. I farmaci da banco detraibili presentano sempre una delle seguenti sigle:

  • OTC (over the counter, farmaci da banco);
  • SOP (farmaco senza obbligo di prescrizione medica);
  • F.co (farmaco);
  • Med.le (medicinale),
  • farmaci di fascia C;
  • TK (ticket) o FC (farmaco anche omeopatico);
  • diciture: omeopatico, galenico, officinale, magistrale, preparazione, automedicazione, etico, ticket o analoghe (è possibile siano abbreviati in omeo, galen, ecc.).

I farmaci sono sempre contrassegnati da uno specifico codice alfanumerico AIC, rilasciato dall’Agenzia Italiana del Farmaco: se il codice inizia con A0 si tratta di un farmaco, se c’è la scritta A9 si tratta di un parafarmaco.

=> Precompilata, nuovo modello spese mediche

Casi particolari

Nella Risoluzione 396/E del 2008, valida ancora oggi, l’Agenzia delle Entrate fornisce una serie di ulteriori indicazioni. Ad esempio: gli integratori alimentari, anche se prescritti dal medico, non sono farmaci, ma prodotti che appartengono all’area alimentare.

Per quanto riguarda i prodotti fitoterapici, invece, il discorso è diverso: sono ufficialmente approvati dall’Agenzia Italiana del Farmaco e possono essere venduti solo in farmacia, in alcuni casi dietro presentazione di ricetta medica e in altri casi senza, quindi sono detraibili. Si definisce un farmaco fitoterapico:

Ogni medicinale che contiene esclusivamente come sostanze attive una o più sostanze vegetali o una o più preparazioni vegetali, oppure una o più sostanze vegetali in associazione ad una o più preparazioni vegetali.

Attenzione: prodotti a base di erbe non approvati dall’AIFA, anche se possono avere una qualche attività farmacologica, non possono essere definiti medicinali.

=> Spese detraibili con assicurazione sanitaria

Altre precisazioni: i prodotti galenici sono detraibili solo se preparati direttamente dal farmacista, dietro presentazione di scontrino parlante (con l’indicazione che si tratta di un farmaco) o ricevuta del farmacista (che scriverà “farmcaco” o “medicina” o equivalenti).

Infine, i dispositivi medici sono detraibili se definibili come tali sullo scontrino (dispositivo medico / DM / IVD) e se dotati di marcatura CE. La circolare Agenzia delle Entrate  n.20 del 2011 riporta un elenco (non esaustivo) dei più comuni dispositivi medici detraibili.

                                                                      Dispositivi medici detraibili (DM)
Lenti oftalmiche correttive dei difetti visivi
Montature per lenti correttive dei difetti visivi
Occhiali premontati per presbiopia
Apparecchi acustici
Cerotti, bende, garze e medicazioni avanzate
Siringhe
Termometri
Apparecchio per aerosol
Apparecchi per la misurazione della pressione arteriosa
Penna pungidito e lancette per il prelievo di sangue capillare ai fini della misurazione della glicemia
Pannoloni per incontinenza
Prodotti ortopedici (ad es. tutori, ginocchiere, cavigliere, stampelle e ausili per la deambulazione in generale ecc.)
Ausili per disabili (ad es. cateteri, sacche per urine, padelle ecc..)
Lenti a contatto
Soluzioni per lenti a contatto
Prodotti per dentiere (ad es. creme adesive, compresse disinfettanti ecc.)
Materassi ortopedici e materassi antidecubito
                                                   Dispositivi  Medico  Diagnostici  in  Vitro  (IVD)
Contenitori campioni (urine, feci)
Test di gravidanza
Test di ovulazione
Test menopausa
Strisce/Strumenti per la determinazione del glucosio
Strisce/Strumenti per la determinazione del colesterolo totale, HDL e LDL
Strisce/Strumenti per la determinazione dei trigliceridi
Test autodiagnostici per le intolleranze alimentari
Test autodiagnosi prostata PSA
Test autodiagnosi per la determinazione del tempo di protrombina (INR)
Test per la rilevazione di sangue occulto nelle feci
Test autodiagnosi per la celiachia